CONSIDERAZIONI A MARGINE DEL CASO CONTRADA

di Cristian Usai -

Cosa Nostra ha sempre mantenuto un rapporto di collaborazione con apparati dello Stato. Il caso giudiziario di Bruno Contrada può essere letto come figlio della giustificazione di questo equilibrio. Per tutta una serie di ragioni, non ultima l’assoluzione “a mezzo stampa” dell’uomo, oggetto, invece, di annullamento della condanna definitiva per ragioni giurisprudenziali.

Bruno Contrada, nato a Napoli nel 1931, è un ex dirigente della Polizia di Stato. È stato numero tre del Sisde, capo della Squadra Mobile di Palermo, e capo della sezione siciliana della Criminalpol. Fu un protagonista delle indagini sul caso della scomparsa del giornalista Mauro De Mauro avvenuta nel 1970, che si ritenne legata all’incidente in cui trovò la morte Enrico Mattei. A molti è noto per la sua vicenda giudiziaria. A tal proposito lo scorso 6 luglio la Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato “[…] ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza emessa nei confronti di Contrada Bruno dalla Corte di Appello di Palermo in data 25 febbraio 2006, irrevocabile in data 10 maggio 2007 […]”. La sentenza della Corte d’Appello confermava la sentenza della Corte d’Assise di Palermo del 5 aprile 1996. Quest’ultima dichiarava il Contrada “[…] colpevole di concorso nel delitto di associazione di tipo mafioso aggravato, in esso assorbito quello di concorso in associazione per delinquere […]” e lo condannava “[…] alla pena di anni dieci di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare […]”. Orbene: qual è il significato della pronuncia della Cassazione? Il caso di specie è per un verso simile a quello di Giulio Andreotti.
Andreotti, colpevole del delitto di associazione per delinquere con Cosa Nostra, non varcò mai le porte di una prigione semplicemente perché, nel frattempo, il reato era stato estinto per prescrizione. La Corte Suprema di Cassazione, infatti, con sentenza del 15 ottobre 2004, confermò la Sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 2 maggio 2003, nelle cui motivazioni si legge: “La Corte […], dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere Io stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza”. Tuttavia, anch’egli fu “assolto” da alcuni organi di informazione. A comprova di ciò, il lettore inserisca la dicitura “Andreotti assolto” sui motori di ricerca, e leggerà numerose e discutibili interpretazioni della sua vicenda giudiziaria.

Per comprendere l’epilogo giudiziario di Bruno Contrada occorre tornare indietro nel tempo. Precisamente al 24 dicembre 1992, quando venne arrestato con mandato di cattura richiesto dal Procuratore della Repubblica di Palermo Gian Carlo Caselli. All’uomo veniva mossa l’accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (estensione giurisprudenziale dell’art. 416 bis c.p.). Fondamentali, per la formulazione di tale accusa, furono le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Limitatamente al periodo di carcerazione preventiva, protrattosi fino al 31 luglio 1995, l’accusato fu detenuto presso il carcere militare di Forte Boccea in Roma. Il primo processo a suo carico si concluse il 19 gennaio 1996. Il pubblico ministero chiese la condanna a dodici anni di reclusione. Il 5 aprile 1996 gli furono inflitti dieci anni. La difesa propose appello invocando l’assoluzione perché il fatto non sussiste. D’altro canto il Procuratore della Repubblica di Palermo “[…] chiedeva, altresì, in parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale, ammettersi l’esame di alcuni, nuovi collaboratori di giustizia” [1]. La Corte d’Appello di Palermo, con una sentenza del 4 maggio 2001, assolse l’imputato, perché il fatto non sussiste. Il Procuratore Generale propose ricorso, e la Seconda Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 15756 del 3 aprile 2003, annullò l’impugnata sentenza per vizio di motivazione, rinviandola ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

I giudici del nuovo processo d’appello, il 25 febbraio 2006, “[…] confermarono […] la sentenza di primo grado che condannava Bruno Contrada a 10 anni di carcere e al pagamento delle spese processuali”.. Avverso tale sentenza la difesa propose ricorso per Cassazione. Il 10 maggio 2007 la Suprema Corte sentenziò quanto segue: “La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese per il procedimento”. Il 4 luglio 2008 la difesa, attraverso il ricorso n. 66655/13, adisse la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) sostenendo che “[…] il reato di «concorso esterno in associazione di tipo mafioso» per il quale è stato condannato è il risultato di una evoluzione della giurisprudenza successiva all’epoca dei fatti di causa. Pertanto, nel caso di specie sarebbe stato violato l’articolo 7 della Convenzione [dei Diritti dell’Uomo N.d.R.]. La CEDU ha ricevuto il ricorso e, con sentenza del 14 aprile 2015 (Contrada v. Italia, n.3), ha dichiarato che il ricorrente non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa giacché, “[…] all’epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti […] il reato contestato di concorso esterno è stato il risultato di un’evoluzione giurisprudenziale iniziata alla fine degli anni ’80 del ‘900 e che si è consolidata nel 1994, con la sentenza della Cassazione “Demitry”. Così, all’epoca in cui i fatti contestati a Contrada sono avvenuti (1979-1988) il reato non era sufficientemente chiaro, né prevedibile da lui. Contrada non avrebbe potuto conoscere le pene in cui sarebbe incorso […]”. I giudici della CEDU hanno inteso affermare il principio “nullum crimen, nulla poena sine lege” (principio di irretroattività), vale a dire che “nessuno può essere condannato per un’azione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale”. Dopo la pronuncia europea la Repubblica Italiana ha presentato ricorso alla Grande Chambre, della CEDU. Il ricorso è stato respinto con una sentenza del 15 settembre 2015.

In seguito, la difesa, ha presentato richiesta di revisione del processo. La Corte Suprema di Cassazione ha ammesso la richiesta al tribunale di Caltanissetta. Il 18 novembre 2015 la Corte d’Appello di Caltanissetta ha respinto la richiesta di revisione. La difesa depositava, in data 13 luglio 2016, istanza alla Corte d’Appello di Palermo affinché venisse recepita la pronuncia della CEDU. Con ordinanza n.466/2016, la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’istanza argomentando questioni di giurisprudenza [2]. Avverso l’ordinanza n.466/2016, il Contrada ha proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione. Il 6 luglio 2017 la Cassazione, con Sentenza n.2544/2017 emessa dalla Ia Sezione Penale, ha revocato al suddetto, tramite annullamento senza rinvio, la condanna per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, riconoscendo che la sopraccitata condanna (peraltro già interamente scontata) riguardava un reato che, al tempo delle condotte ascritte al ricorrente, non era sufficientemente chiarificato e prevedibile. Il massimo organo della giurisdizione italiana ha, de facto, dato ragione ai giudici della CEDU.
È fuori discussione che il Contrada abbia effettivamente commesso gli atti a lui contestati. Ciò è stato confermato financo dai giudici della CEDU i quali hanno sostenuto che “[…] all’epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti […]”. Con buona pace di chi ha proclamato, come anche nel caso Andreotti, una verità opposta arrivando a sostenere, addirittura, la tesi della persecuzione giudiziaria.

Quale contesto storico ha fatto da sfondo al caso Contrada? La Repubblica Italiana nacque dalle ceneri del Regno d’Italia, all’indomani della fallimentare avventura della seconda guerra mondiale causata. Con il referendum istituzionale del 1946 l’Italia abolì la monarchia e nello stesso tempo elesse l’Assemblea Costituente che dotò il paese di una Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Con l’affermazione della Repubblica si consolidarono i partiti di massa: Democrazia Cristiana (DC), Partito Socialista Italiano (PSI) e Partito Comunista Italiano (PCI). Più altre formazioni che non avevano partecipato al Comitato di Liberazione Nazionale. Nello stesso periodo, in tutto il mondo, cominciò a delinearsi una contrapposizione ideologica, politica e militare nota come Guerra fredda. In essa si affrontarono la NATO, l’Alleanza atlantica fondata nel 1949 e facente riferimento agli USA, e il Patto di Varsavia costituito nel 1955 e dominato dall’URSS. L’Italia entrò a far parte della NATO e, malgrado fornisse cittadinanza al più potente partito comunista occidentale (il PCI), riuscì ad affermare la sua vocazione anticomunista. Negli anni a seguire, la giovane democrazia italiana conobbe un periodo di notevole crescita economica. Ma non di stabilità politica. Le ragioni di tale condizione sono da ricercare nei limiti della struttura dello Stato intrinseci alla Costituzione. La carta costituzionale repubblicana, infatti, altro non ha statuito se non la garanzia della spartizione – temporale, funzionale e geografica – del potere fra le forze politiche più rappresentative, a discapito della governabilità e dell’efficienza dello Stato. Inoltre, in nome dell’anticomunismo, la società italiana accettò, più o meno consapevolmente, di chiudere un occhio dinanzi a una corruzione endemica di cui la classe dirigente del paese era oltremodo impregnata, perlomeno fino a quando scomparve lo spettro comunista. Insomma fino al crollo del muro di Berlino nel 1989. E a “Tangentopoli” nel 1992.

Difficile spiegare le ragioni per cui Bruno Contrada è considerato, da molti, vittima innocente di una persecuzione giudiziaria. È lecito pensare ad un diffuso malcostume che, nel periodo di riferimento, si è intrecciato con i fatti storici summenzionati. Inoltre, vi è il problema della scarsa considerazione dell’educazione e della cultura, strumenti di diffusione del senso critico, da parte delle pubbliche istituzioni. Con tutto ciò che ne consegue. L’educazione e la cultura sarebbero sufficienti ad impedire che persone disoneste ricoprano posizioni di prestigio in seno alle istituzioni. Inoltre fornirebbero gli strumenti necessari per cogliere la differenza tra accertamenti di carattere giudiziale, e attenzione all’ etica pubblica. A titolo esemplificativo vedasi la Sintesi del Rapporto Strategia per le competenze dell’OCSE – Italia del 2017. Un paese con poche competenze di alto livello e, per giunta, scarsamente valorizzate, non brilla certo per spirito critico diffuso e attenzione all’etica pubblica. Le istituzioni hanno il dovere di far proprie le parole di Paolo Borsellino: ‹‹C’è un equivoco di fondo. Si dice che il politico che ha avuto frequentazioni mafiose, se non viene giudicato colpevole dalla magistratura, è un uomo onesto. No! La magistratura può fare solo accertamenti di carattere giudiziale. Le istituzioni hanno il dovere di estromettere gli uomini politici vicini alla mafia, per essere oneste e apparire tali››. Questo modello di società non è affatto utopistico. Ma se le istituzioni non intendono estromettere “gli uomini politici vicini alla mafia, per essere oneste e apparire tali” è evidente che non lo ritengono elettoralmente conveniente. Pertanto è essenziale che il popolo si armi dei sopracitati elementi. Al fine di divenire, esso stesso, guardiano delle istituzioni: le quali saranno, in tal modo, costrette a rivedere la scelta di non essere e apparire oneste.

Note
[1] Estratto da: http://www.archivioantimafia.org/sentenze2/contrada/contrada_secondo_grado.pdf.
[2] Cfr. Ordinanza n.446/2016 del 11 ottobre 2016 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo.

 

Per saperne di più
Contrada v. Italia, n.3, Sentenza del 14 Aprile 2015 emessa dalla IV^ Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

http://www.archivioantimafia.org/sentenze.php

Nicaso, Antonio, Mafia, Torino, Bollati Boringhieri, 2016
Ordinanza n.446/2016 del 11 ottobre 2016 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo
Sentenza n.2544/2017 del 7 luglio 2017 emessa dalla Ia Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione
Sintesi del Rapporto “Strategia per le competenze dell’OCSE – Italia”, 2017