LA GIUSTIZIA IN ITALIA MERIDIONALE NEL DECENNIO FRANCESE (1806-1815)

di Michele Strazza -

Il sistema si fondava su una giurisdizione comprendente i giudici di pace, i tribunali di prima istanza, i tribunali di commercio, quelli di appello, i tribunali criminali e una Gran Corte di Cassazione. Tuttavia, nel napoletano tale riforma diede risultati meno efficaci rispetto al resto dell’Italia napoleonica.

Gioacchino Murat nel 1808

Gioacchino Murat nel 1808

Con l’arrivo dei francesi in Italia meridionale e la fuga dei Borboni in Sicilia iniziò un periodo di profonde trasformazioni, passato alla storia come il “decennio francese”. A Giuseppe Bonaparte (1806-1808), infatti, successe Gioacchino Murat (1808-1815) che cercò di realizzare gli obiettivi della Rivoluzione Francese anche attraverso iniziative di riforma dell’amministrazione pubblica. Un processo di modernizzazione istituzionale che non sempre riuscì ad attivare un uguale processo di modernizzazione sociale ed economico.
Perno di tale processo di riforma istituzionale e amministrativa fu la legge n. 132 dell’8 agosto 1806 «sulla divisione ed amministrazione delle provincie del regno» che introduceva un vero e proprio processo di centralizzazione burocratica basato sul rapporto fondamentale tra Ministero dell’Interno e l’Intendente, nuovo rappresentante dello Stato nella Provincia, definito «magistrato incaricato dell’amministrazione civile, finanziaria e dell’alta polizia».
Anche il sistema giudiziario venne riformato. Sulla base del principio della divisione tra amministrazione attiva e amministrazione della giustizia, infatti, i nuovi intendenti non ebbero più alcuna funzione giudiziaria. Essi, perciò, non poterono più presiedere, come i vecchi presidi, le udienze dei tribunali provinciali.

Pietro Colletta

Pietro Colletta

La legge n. 36 del 30 maggio 1808 mise poi mano alla nuova organizzazione giudiziaria dopo l’introduzione dei codici francesi. Un decreto di pari data conteneva le norme regolamentari per giudici di pace e tribunali con disposizioni di procedura civile e penale.
Così Pietro Colletta, con piglio ottimistico, descrisse l’introduzione e l’applicazione dei codici francesi: «Ebbe il Regno nuove leggi, le stesse di Francia componenti il codice Napoleone, così chiamato perché Napoleone, primo console e legislatore, gli aveva dato a comune gloria il suo nome: erano le civili, le penali, di commercio e di procedimento criminale e civile. […] Compiuti, pubblicati, messi in pratica gli enunciati codici, si vide nel Regno spettacolo magnifico: magistrato in ogni comunità, magistrati maggiori nel circondario e nella provincia, cominciare le causa sopra luogo e terminarle; i giudizi e i giudici star sempre a fianco degl’interessi e de’ bisogni del popolo; dismessi gli usi assoluti, gli scrivani sbanditi, vietati gl’inganni e i tormenti agli accusati e a’ testimonii. E così la immensa congerie degli errori e vizi dell’antica giurisprudenza, frutto di diciotto secoli d’italiane miserie, fra sconvolgimenti politici, domestiche guerre, desolatrici conquiste, invasione di barbare genti, superbia dei grandi, servitù de’ popoli e imperii lontani, spensierati di noi, in breve tempo abbattuta e scomparsa».
Il sistema si fondava dunque su una giurisdizione comprendente i giudici di pace, i tribunali di prima istanza, i tribunali di commercio, quelli di appello, i tribunali criminali e una Gran Corte di Cassazione. Era, infine, prevista una giurisdizione volontaria basata su arbitri eletti dalle parti.

Smantellata, dunque, la vecchia rete giudiziaria fondata su Udienze e Corti locali, si istituirono, come già detto, anche gli uffici del Giudice di Pace mentre nei centri principali operava un Giudice Circondariale con funzioni in materia civile, correzionale e di polizia giudiziaria.
I tribunali di prima istanza, naturalmente, oltre a decidere in seconda istanza gli appelli avverso le sentenze dei giudici di pace, avevano competenza su tutte le cause di primo grado eccetto quelle di commercio, sempre che nel relativo circondario fosse stato istituito l’apposito tribunale di commercio.
Nonostante queste innovazioni non sembra, però, che il sistema giudiziario funzionasse molto bene nel Reame napoletano e nel 1810 si registravano ancora molte difficoltà, a differenza del resto dell’Italia napoleonica.
Anche il ruolo degli avvocati ricevette nuova linfa. La normativa sull’Ordinamento Giudiziario promulgata da Giuseppe Bonaparte consentiva, infatti, le libere associazioni tra gli avvocati riservando, però, il controllo disciplinare su di esse al potere centrale a mezzo dei Presidenti dei Tribunali e su istanza dei Procuratori del Re.
Il Decreto n. 418 del 15 luglio 1809 («Legge per lo stabilimento ed organizzazione delle Camere di avvocati, sì nella capitale che nelle provincie») istituì, dunque, presso le sedi dei Tribunali e delle Corti del Regno, le «Camere di Disciplina degli avvocati» (art. 1). Formate da «uomini di legge», all’inizio avevano solo poche competenze: provvedimenti disciplinari (art. 2), conciliazione (art. 3), pareri sulla liquidazione di onorari (art. 5), difesa gratuita dei poveri (art. 6), concorso «all’esame e all’approvazione» degli avvocati e dei patrocinatori (art. 7), rappresentanza degli esercenti le professioni forensi (art. 8).

Il primo novembre del 1808 era, intanto, entrato in vigore il Regolamento pe’ giudici di pace e pe’  tribunali, approvato dal Consiglio di Stato di Giuseppe Bonaparte tra il 20 e il 22 maggio.
Questa nuova figura era già stata introdotta nella Francia rivoluzionaria sul modello olandese del “vredemakers” e poi “reimpostata” da Napoleone. A metà tra il giudice e il funzionario, rappresentava una magistratura popolare, strumento di concordia sociale e pacificazione giudiziaria, ma anche vero e proprio presidio giurisdizionale sul territorio.
Coadiuvato prima da due “assessori” e poi da un cancelliere, le sue competenze civili e penali erano molteplici ed erano esercitate sul posto, negli uffici del tribunale di ciascun circondario di distretto, e in itinere nei comuni del circondario.
Esso giudicava sulle azioni civili inappellabilmente fino a 20 ducati e, con appello, fino a 200. Nelle materie di polizia, di cui aveva cognizione, applicava la detenzione fino a giorni 5 o multa estensibile a ducati 6, e nella materie correzionali la prigionia per giorni 10 e la multa in ducati 20, dando voto soltanto consultivo nei reati punibili con pena maggiore.
Avendo anche funzioni di «uffiziale della polizia giudiziaria» poteva ricercare qualunque delitto pubblico, ricevere accuse e denunzie, arrestare i delinquenti colti in totale o quasi flagranza.

La procedura per la nomina di questi magistrati rispecchiava la preferenza data dal regime francese alla borghesia provinciale che si sarebbe poi rafforzata con la vendita dei beni ecclesiastici.
Il Decreto del 23 gennaio 1809 (contenente il metodo per le future nomine de’giudici di pace, aggiunti e cancellieri) stabiliva, infatti, che il Decurionato di ogni comune doveva presentare una terna di nominativi tra i proprietari domiciliati nel circondario, con almeno 30 anni e noti come persone probe e fedeli. Da tali terne si sarebbe arrivati alla selezione di una unica terna da parte di una commissione composta dall’Intendente della provincia e dal Procuratore Regio dei tribunali criminali e di prima istanza. In quest’ultima terna, infine, sarebbe stata compiuta la scelta definitiva.
Inizialmente nessun diploma giuridico era richiesto ai futuri giudici di pace, ma dal 1812 in poi, con l’istituzione a Napoli di una scuola di “Alunnato”, esso divenne necessario. La durata della carica era triennale con la possibilità di ottenere la conferma per un altro triennio.
Una certa efficienza di tale sistema giudiziario sembra venisse riconosciuta anche dai Borboni che, al loro ritorno sul trono napoletano, mantennero, seppure con alcune modifiche, l’ordinamento della Giustizia riformato dai francesi.

 

Per saperne di più

Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1809, Stamperia francese, Napoli 1809.
Colletta P., Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825, 1° ediz. 1834, rist. anast., S.A.R.A. Ed., Trezzano, 1992.
De Martino A., Antico regime e rivoluzione nel regno di Napoli. Crisi e trasformazione dell’ordinamento giuridico, Napoli 1972.
De Martino A.,  Giustizia e politica nel Mezzogiorno tra antico e nuovo regime, Giappichelli Ed., Torino, 2002.
Statuto costituzionale del Regno di Napoli, e di Sicilia, in “Bullettino delle leggi del regno di Napoli”, a. 1808, Stamperia Simoniana, Napoli s.d.
Strazza M., Il Consiglio Provinciale di Basilicata (1808-1868), EdiMaior, Venosa, 2008.
Stuart J. Woolf, Rivoluzionari e moderati (1789-1814), in AA.VV., “Storia d’Italia”, vol. V, Giulio Einaudi Ed., Torino 1973.
Vinciguerra S. (a cura di), Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli, Ed. Cedam, Padova, 1998.