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Dalla legge del taglione, codificata per la prima volta nel Codice di Hammurabi (II millennio a.C.) alle recenti esecuzioni di massa in Cina, la pena di morte ha sempre fatto parte della storia dell'umanità. La relazione proporzionale tra crimine e pena capitale ha però subito variazioni nei secoli: i primi dubbi su un'estensione eccessiva della "morte legale" risalgono addirittura all'epoca di Platone. Caratteristica dell'esecuzione resta la platealità, il cui fine supremo è l'ammonimento. Ma se l'uccisione del reo non avesse alcuna utilità? Il primo a sostenerlo fu un "certo" Cesare Beccaria...
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La morte come sanzione:
storia della pena capitale
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| (Prima Parte) |
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Il desiderio di vendicarsi e di fare giustizia attraversa la nostra storia. Fin dalla notte dei tempi, infatti, l'uomo ha sentito il bisogno di ricevere riparazioni ad un atto ingiusto ricevuto (delitto, ingiuria, offesa, oltraggio, sopruso, angheria), in misura equivalente al torto subito. Il concetto di pena, tuttavia, è mutato nel corso dei secoli: dapprima, la pena fu considerata esclusivamente come punizione necessaria per un misfatto, successivamente come metodo per il recupero sociale di chi commette un crimine.
Se, inizialmente, la "punizione" per un misfatto era per lo più un sentimento di vendetta, applicato generalmente in modo abbastanza soggettivo e arbitrario, con l'istituzione della società e delle autorità politiche nasce il concetto di pena legato alle regole che gli uomini si danno.
La pena si presenta innanzi tutto come "legge del taglione", secondo cui è giusto infliggere al reo lo stesso male da questi provocato.
La "pena del taglione" è un principio di diritto consistente nella possibilità riconosciuta, ad una persona che riceve un'offesa, di infliggere all'offensore una pena uguale all'offesa ricevuta. Tagliare la mano ad un ladro, la lingua allo spergiuro e giustiziare l'assassino erano pratiche quotidiane che non erano discusse o criticate.
Sebbene la formalizzazione della legge del taglione sia spesso accostata alla Bibbia, il principio è in realtà ancor più antico, poiché se ne ha una codificazione nel Codice di Hammurabi (una raccolta di leggi stilate durante il regno del re babilonese Hammü-Rabi, che regnò dal 1792 al 1750 avanti Cristo). Già presso i Babilonesi, dunque, la pena per i vari reati è spesso identica al torto o al danno provocato.
La più celebre citazione della legge del taglione la ritroviamo nella Bibbia: «Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte» (Esodo, XXI,12), «Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido» (Esodo XXI, 24-25). Il ricambio dell'offesa ricevuta entrata nella legislazione biblica, tuttavia, fu annullato e ribaltato dal Cristo: «Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. [...] io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti» (Matteo, V, 38-45).
Quando a Cristo fu chiesto il parere su un crimine per il quale era prevista la lapidazione, la sua risposta fu quella di abolire tale punizione: «Chi si sente senza peccato, scagli la prima pietra» (l'episodio di riferisce alla lapidazione dell'adultera - Giovanni, VIII, 7).
Le parole di Cristo saranno a loro volta ribaltate dai comportamenti che la Chiesa di Roma assumerà nel corso dei secoli.
Anche il testo sacro per l'Islam, il Corano, fa riferimento al ricorso alla legge del taglione, tuttavia contiene anche precetti miranti ad umanizzare i rapporti fra gli uomini.
Il principio del taglione fu utilizzato anche nel diritto romano del periodo arcaico, e molto più tardi nell'antico diritto germanico.
Nell'antica Roma fu codificato nella "Legge delle XII Tavole" (V sec. a.C.). Nella Tabula I, si legge: Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto (liberamente traduco: "Se un tale romperà un membro a qualcuno, se non interviene un accordo, si applichi la legge del taglione").
Ovviamente la legge del taglione prevedeva anche la pena di morte per l'assassino, ma - come vedremo - si moriva anche per altri delitti. Anticipando, si può affermare che, nel corso dei secoli, la pena di morte è stata considerata soprattutto un modo per mettere ordine.
Già presso le comunità preistoriche la pena di morte era presente come sanzione. Purtroppo, essendo le leggi tramandate solo oralmente non sono giunte a noi testimonianze di codici penali scritti.
Nel passaggio dalle forme consuetudinarie del diritto alle codificazioni scritte, la pena di morte è prevista in tutti i codici delle civiltà antiche.
Come già riferito, la prima raccolta di leggi in cui si descrivono le pene da comminare a chi infrange le regole, è il Codice babilonese di Hammurabi. Presso i Babilonesi la pena di morte era una sanzione prevista, non solo per l'omicidio, ma anche per i crimini come il furto, il sacrilegio e le mancanze nell'esecuzione del proprio lavoro che portavano alla morte colposa.
Si legge nel Codice di Hammurabi: "Posto che un costruttore abbia edificato una casa, ma la sua opera non abbia fatto salda e la casa che edificò sia crollata ed abbia ucciso il padrone della casa, questo costruttore sarà ucciso". La gravità della colpa e della pena comminata, tuttavia, dipendevano dalla classe sociale a cui appartenevano il colpevole e la vittima.
Anche presso gli Egizi, la pena capitale era applicata, oltre per coloro che infrangevano la "Regola universale" (Maat) - tra cui offendere o attentare alla vita del faraone - anche per l'omicidio, il sacrilegio, il furto, lo spionaggio e le infrazioni fiscali. Le sentenze erano uguali per tutti, nobili e plebei, ricchi e poveri. L'applicazione della pena capitale prevedeva spesso l'annegamento nel Nilo all'interno di un sacco chiuso, oppure la decapitazione.
L'antica Grecia non si sottrasse alla pena capitale. Tuttavia, se molti la consideravano strettamente collegata all'idea di giustizia (terrena e divina), altri preferirono superare quest'idea legata al semplice concetto di punizione come vendetta, rivolgendo le attenzioni alle finalità educative (exemplum) verso l'insieme della società.
Platone, ad esempio, credendo nella relazione proporzionale tra crimine e pena, e pur considerando l'utilità delle pene per l'espiazione di una colpa del colpevole e per la prevenzione di ulteriori mali, preferiva far comminare in maniera eccezionale e solo per reati gravissimi la pena capitale (crimini contro lo Stato, assassinio premeditato, crimini gravi contro i genitori).
Pittaco (650 a. C. - ca 570 a.C.), divenuto uno dei sette savi di Grecia, usurpatore del potere a Sparta, perdonò il poeta Alceo che aveva contro di lui cospirato ed ucciso suo figlio Tirreo, dicendo essere il perdonare più allo Stato utile che il punire: "Il perdono è migliore della vendetta".
Nel mondo latino, almeno nei primi secoli, erano puniti con la morte solo i crimini considerati di pubblico tradimento, mentre per i delitti privati si applicava la legge del taglione.
Da quanto si apprende dalla Legge delle XII Tavole, la pena capitale era eseguita mediante decapitazione, fustigazione a morte, impiccagione, taglio degli arti, annegamento, rogo, sepoltura da vivi (specie per le vestali che si macchiavano del reato di infedeltà). Per tutti coloro che non avevano la cittadinanza romana, invece, si prescriveva la crocifissione. I primi cristiani, colpevoli di voler sovvertire l'ordine pubblico, furono destinati invece ad una morte ancor più crudele: si preferì darli in pasto alle belve durante manifestazioni pubbliche.
Nel Medioevo europeo molti potevano comminare pene, anche quella capitale. Questo perché il sistema feudale tipico del periodo fu caratterizzato da una grande sovrapposizione di poteri: il potere dello Stato era certamente riconosciuto al re o all'imperatore, ma a questi si affiancavano sia i feudatari sia i magistrati cittadini, investiti entrambi del compito di amministrare la giustizia. Accanto al potere politico, vi era tuttavia anche quello religioso, molto influente sui poteri civili, tanto che quest'ultimi divennero spesso il braccio armato della fede. Tutto questo determinò il frequente e discutibile utilizzo della pena di morte. Questa, che poteva essere decretata anche per i reati di furto (oltre che per tradimento e sacrilegio), si eseguiva attraverso la decapitazione, l'impiccagione, l'annegamento e tramite torture.
Anche la Chiesa di Roma non si sottrasse a questa pratica, assumendo la figura del giudice e demandando ai poteri civili l'esecuzione.
Il cristianesimo alle sue origini fu una religione perseguitata, basti ricordare che il suo fondatore, il Cristo, subì la pena capitale attraverso la crocifissione. Poiché contrastava con i poteri pubblici, il cristianesimo fu dichiarato una religione strana et illicita (decreto senatoriale), exitialis (perniciosa, Tacito), prava et immodica (malvagia e sfrenata, Plinio), nova et malefica (nuova e malefica, Svetonio), tenebrosa et lucifuga (oscura e nemica della luce, dall'Octavius di Minucio), detestabilis (detestabile, Tacito), e i suoi seguaci furono messi a morte e spesso dati in pasto alle belve.
A partire dal 313, con l'editto di tolleranza che pose fine alla persecuzione, la Chiesa si conquistò un posto d'onore all'interno dell'impero, diventando finanche religione di Stato. Nel 315 fu decretata la pena di morte per chi perseguitava gli ebrei convertiti (i cristiani) alla nuova religione dell'impero; in seguito la condanna iniziò ad essere inflitta a chi, all'opposto, passava dal cristianesimo all'ebraismo.
Col passare del tempo, la stessa Chiesa prese posizione in materia di pena capitale, sposando essa stessa pratiche abominevoli quali le torture e le esecuzioni nel periodo della Santa Inquisizione. Ed ecco accendersi i roghi anche per chi solo si discostava dalle posizioni della Chiesa, sia sul piano dogmatico sia su quello politico e scientifico, ecco accorrere migliaia di uomini al richiamo pontificio della "Guerra santa" contro l'infedele, ecco comparire teorie che giustificavano sul piano teologico il ricorso all'assassinio, vietato dal V Comandamento.
L'uso della pena capitale in ambito cristiano è stato legittimato dagli stessi padri della Chiesa, sant'Agostino e san Tommaso d'Aquino, sulla base del principio della "conservazione del bene comune", in nome del quale diveniva lecito uccidere singoli malfattori.
L'argomentazione di Tommaso d'Aquino (1225-1274), ad esempio, era la seguente: come è lecito, anzi doveroso, estirpare un membro malato per salvare tutto il corpo, così quando una persona è divenuta un pericolo per la comunità o è causa di corruzione degli altri, essa deve essere eliminata per garantire la salvezza di tutta comunità (Summa theologiae II-II, 29, artt. 37-42). Il teologo, tuttavia, sosteneva che la pena andasse inflitta solo al colpevole di gravissimi delitti.
Anche Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) aveva sostenuto la liceità della pena di morte, arrivando a coniare il termine "malicidio" (malicidium): pur restando degno d'amore in quanto uomo, un pagano ostile o un criminale, quando non vi era altro mezzo per impedire il crimine che commetteva, poteva essere ucciso per estirpare il male che era in lui.
La condanna capitale restò nella maggior parte degli ordinamenti giuridici europei fino alla fine del 1700.
Per tutto il Medioevo, sia in Europa sia in Medio Oriente, il tratto fondamentale delle esecuzioni capitali è stato la spettacolarità: esse diventarono vere e proprie celebrazioni collettive dotate di una prorompente scenografia con tanto di pubblico. Chiaramente queste manifestazioni servirono sia "vendicare" la società sia a manifestare tutto il carattere terrorizzante ed esemplare dell'atto.
Tra i metodi di morte utilizzati nell'antichità e nel Medioevo troviamo quelli più semplici (impiccagione, decapitazione, annegamento, lancio da un dirupo, lapidazione, crocifissione, rogo, sbranamento, sotterramento o immersione, trafissione con frecce, morte per fame e sete, sparo di cannone) e quelli più complessi (allungamento, bollitura, garrota, metodo del cavallo, letto incandescente, pressatura, posa del calderone, metodo della vergine di ferro, morte da insetti, metodo del pendolo, scorticamento, ruota).
Tralasciando i metodi più semplici, i quali non hanno bisogno di spiegazioni, illustriamo invece quelli più complessi che meglio interpretano la "fantasia" perversa che la legge aveva in questo periodo.
L'allungamento consisteva nel legare una persona ai polsi e alle caviglie con corde, che poi erano tirate da parti opposte con argani (o bestie) fino al frazionamento del corpo.
Con la bollitura il condannato moriva in un calderone pieno d'acqua fatto bollire lentamente, al contrario con il metodo del letto di ferro (o sedia) la vittima era lasciata morire gradualmente mentre il ferro sul quale poggiavano si riscaldava fino all'incandescenza.
La Garrota consisteva in una panchina sulla quale veniva fatto sedere il condannato che si appoggia ad un palo intorno al quale passa un cerchio di ferro che lo stringe alla gola; una manovella a vite stringe sempre di più il cerchio finché sopravviene la morte per strangolamento, mentre un cuneo di ferro provoca la rottura delle vertebre celebrali.
Si moriva anche per pressatura, ossia quando il condannato era posto fra due lastre di pietra e quella superiore era caricata da pesi sino allo schiacciamento dello sfortunato.
Con il metodo del cavallo di legno, la vittima era posta a cavalcioni su una struttura a V, quindi erano posti dei pesi ai suoi piedi affinché egli fosse tirato sino alla morte per divisione del corpo.
Ancor più crudele era la morte con il metodo del calderone. In pratica un recipiente di ferro era posto sullo stomaco del reo con l'apertura in basso e pieno di topi, quindi era riscaldato e i roditori, per uscire, non potevano fare altro che rosicchiare lo stomaco del condannato.
La vergine di ferro, invece, consisteva in una sorta di sarcofago di legno o ferro dalla forma femminile, vuoto da dentro e riempito con chiodi. Dopo aver inserito all'interno il condannato, si chiudeva il portello e l'occupante era trafitto dai chiodi o, come di diceva, era "abbracciato dalla vergine".
La morte da insetti era lunga e dolorosa, poiché il condannato era fissato al suolo e, dopo essere cosparso di una sostanza dolce, era abbandonato per essere mangiato lentamente da insetti.
La morte col pendolo era una doppia violenza, fisica e psicologica, poiché il condannato, che giaceva sulla schiena, vedeva scendere lentamente verso il suo corpo una lama mentre ondeggiava come un pendolo.
Per quanto riguarda lo scorticamento, al condannato era tolta a strisce la pelle con svariati strumenti.
Il supplizio della ruota, infine, consisteva nel legare il condannato ad un cerchio esterno di una ruota, che era fatta rotolare lungo un pendio spinato.
La Rivoluzione francese portò una novità: se fino ad allora le condanne differivano a seconda dell'estrazione sociale, da ora in poi tutti divenivano uguali anche nel modo di morire. Così, su proposta di un medico francese, Joseph-Ignace Guillotin (1738 - 1814), furono abolite le differenze di condanna con l'introduzione della ghigliottina.
Contrariamente a quanto comunemente si crede, la ghigliottina non fu inventata dal dottor Guillotin, da cui il nome. Si ha notizia di meccanismi somiglianti già dal Trecento in Irlanda e Inghilterra. In una stampa del 1307, conservata presso il British Museum di Londra, è raffigurata infatti l'esecuzione di un certo Murdoc Ballag attraverso un attrezzo simile all'attuale ghigliottina. Notizie di meccanismi con lama si hanno anche nel Cinquecento nella Roma papalina.
Con il pensiero illuminista cominciò ad affacciarsi un ripensamento sulla validità della pena di morte: «Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità». Con questa dichiarazione d'intenti inizia un lungo capitolo (il XXVIII) che il giurista Cesare Beccaria inserì nel suo pamphlet Dei delitti e delle pene (1764), con lo scopo di dimostrare l'inefficacia della condanna capitale come mezzo di prevenzione del crimine, ma anche la sua illegittimità sul piano giuridico. Argomentava Beccarla, a sostegno delle sue tesi, che con questa pena lo Stato per punire un delitto ne commetteva uno a sua volta: «Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio».
La condanna di Beccaria, tuttavia, non fu espressa in termini assoluti: «La morte di un cittadino non può credersi necessaria, che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di un cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi». La seconda ragione, invece, si presenta «quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti». Comunque il giurista italiano sosteneva di gran lunga la prigione a vita anziché la pena capitale.
L'idea del Beccaria di sostituire la pena capitale con la prigione a vita piacque in particolare al granduca di Toscana Leopoldo I, che nel 1786 abolì non solo la pena di morte ma anche la tortura (anche se la legge rimase in vigore solo quattro anni, poiché lo stesso Leopoldo la reintrodusse contro "ribelli e sollevatori"). La prima abolizione di fatto appartiene comunque alla piccola Repubblica di San Marino: l'ultima esecuzione ufficiale risale al 1468, mentre l'abolizione definitiva fu sancita per legge nel 1865.
Nonostante il dibattito acceso da Beccaria, in Italia e fuori, il boia lavorò incessantemente fino alla fine del XVIII secolo.
A partire dal XIX secolo, in numerosi Stati, prima Europei e poi in molti altri, la pena di morte fu abolita e sostituita dal carcere a vita. Nell'ultimo secolo ed a tutt'oggi essa ha continuato e continua ad essere applicata in prevalenza dai governi dittatoriali, come mezzo di eliminazione del dissenso, ma anche in Stati che si dichiarano democratici come gli Stati Uniti d'America.
In Italia, tutti gli Stati preunitari (ad eccezione della Toscana) prevedevano la pena di morte, che nel 1889 fu tuttavia abolita dall'ordinamento del Regno con l'approvazione quasi all'unanimità da parte di entrambe le Camere del nuovo codice penale (durante il ministero di Giuseppe Zanardelli). La pena capitale restava però in vigore nel codice penale militare e in quelli coloniali. Tuttavia, la pena di morte era stata de facto abolita grazie al Decreto di amnistia del 18 gennaio 1878 di Umberto I di Savoia.
Con il fascismo, la pena di morte fu reintrodotta per i più gravi delitti politici contro lo Stato (1926) e per quelli comuni (1930 - Codice Rocco). La sua abolizione, anche se non definitiva e totale, arrivò con la caduta del fascismo: il decreto legislativo n. 159 del 27 luglio 1944 la sostituì con la pena dell'ergastolo, pur conservandola per i reati fascisti e di collaborazione con i nazi-fascisti.
Il 10 maggio 1945 fu reintrodotta come misura temporanea ed eccezionale solo per reati considerati gravi, come "partecipazione a banda armata", "rapina con uso di violenza" ed "estorsione". Dal 1945 al 1947, anno della sua abolizione totale si contano ottantotto esecuzioni capitali. L'ultima sentenza capitale fu eseguita 4 marzo 1947 alle 7.45 alle Basse di Stura vicino Torino: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D'Ignoti furono fucilati perché colpevoli di strage a seguito di una rapina avvenuta due anni prima in una cascina di Villarbasse (Torino), in cui dieci persone furono trucidate a bastonate e gettate ancora vive in una cisterna.
Con la nuova Costituzione della Repubblica italiana del 27 dicembre 1947 la pena capitale è bandita, salvo che nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. All'articolo 27 si legge infatti: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte". La Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, ha eliminato definitivamente dall'ordinamento italiano la pena di morte, anche dalle leggi militari di guerra (eliminazione peraltro già avvenuta in via ordinaria con legge 13 ottobre 1994, n. 589).
Per quanto riguarda il piccolo Stato vaticano, la pena capitale non è prevista per alcun reato dal 1967, solo il 12 febbraio 2001, su iniziativa di Giovanni Paolo II, è stata rimossa dalla Legge fondamentale della Città del Vaticano. Dal Catechismo della Chiesa cattolica no!
Infatti, a tutt'oggi, il Catechismo della Chiesa cattolica (1997) parla della pena di morte all'interno della trattazione sul quinto Comandamento, "Non uccidere", e più specificamente nel sottotitolo che tratta della legittima difesa.
In questo contesto si legge al numero 2267: "L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani. Se, invece, i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana. Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo «sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti»".(l'ultimo paragrafo è un chiarimento aggiunto da Giovanni Paolo II, ripreso dall'enciclica Evangelium vitae, 56: AAS 87 - 1995 - 464).
A primo acchito sembra che la Chiesa rispetti il V comandamento, "non uccidere", purtroppo non è così. Infatti, quando si afferma che sono rari i casi "di assoluta necessità di soppressione del reo", si ammette che in qualche caso la pena di morte è ammessa. Verrebbe da domandarsi: la Chiesa, attraverso il pontefice non ha più volte ribadito il diritto alla vita, poiché essa è per i cristiani un dono di Dio, che è l'unico ad avere il diritto di donarla e di toglierla?
(1 - Continua)
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BIBLIOGRAFIA
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La pena di morte nel mondo. Rapporto 2007, curato da Nessuno tocchi Caino - Reality Book, Roma, 2007
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La Pena di morte nel mondo (al 28 febbraio 2008), a cura di Nessuno tocchi Caino, http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/index.php?tipotema=arg&idtema=10000538
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