E-BOOK
di RENZO PATERNOSTER
LA POLITICA INTERNAZIONALE
DELLA SANTA SEDE
DALL'ETA' ANTICA A PIO X
IL TEMPO DELLE DISGRAZIE
CAPITOLO TERZO
La Riforma e il governo della Chiesa. Il nepotismo scandaloso di molti pontefici (dai Borgia ai Medici), accompagnato dallo sfarzo della Corte pontificia e dalla gran ricchezza della Chiesa, diede il via ad un gran movimento che chiedeva la riforma della Chiesa. Tutto ciò fu causato dalla corruzione e dall'italianizzazione della Curia romana, dalla prevalenza delle preoccupazioni politiche su quelle spirituali, dagli squilibri sociali nella ripartizione delle ricchezze tra l'alto clero e il basso, e tra il basso clero e il popolo. Ma anche dalla politica internazionale spregiudicata che sottraeva denaro alla Chiesa; dal rinascere dell'antagonismo delle "razze" tedesche con le latine, accompagnato dal risveglio del sentimento di nazionalità presso molti popoli europei; dalla lotta della grande feudalità contro l'Impero cattolico di Carlo V (tra cui s'inserisce anche papa Clemente VII, promotore nel 1526 della Lega di Cognac).
Causa occasionale della Riforma, fu la vendita delle indulgenze ordinata da papa Leone X nel 1517, allo scopo di raccogliere denaro per la costruzione della basilica di san Pietro. In pratica, secondo la concezione del diritto canonico del tempo, il peccato poteva essere condonato solo dal sacramento della confessione; l'espiazione delle pene, destinate a scontare in Purgatorio, poteva invece essere abbreviata - o in alcuni casi rimessa - mediante la concessione, dietro pagamento, dell'indulgenza.
A tal fine Leone X fece divulgare la Taxa Camarae, un vero e proprio elenco tariffario dove
Clicca sulla immagine per ingrandire
Benedetto XIV
ad ogni indulgenza corrispondeva il prezzo da sborsare; in pratica non ci fu alcun delitto che non poteva ricevere il perdono in cambio di denaro [Rodriguez P., Verità e menzogne della Chiesa cattolica, Roma, 1998, pp. 263-266]. Al frate agostiniano Martin Lutero, ripugnava quest'idea della remissione dei peccati "a pagamento", giacché urtava contro il concetto di penitenza; e per questo il frate tedesco inveì contro quella che egli stesso considerava un'eresia, appendendo alla porta dello Schlosskirche a Wittenberg le sue novantacinque tesi contro le indulgenze [Lutero M., Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. De libertate christiana. De captivitate Babylonica Ecclesiae praeludium, trad. it., Le 95 tesi. Della libertà del cristiano. Sulla prigionia babilonese della Chiesa, Pordenone, 1984].
Quando Martin Lutero mise in discussione tutta l'impalcatura del cristianesimo occidentale, la Chiesa di Roma non sembrò preparata né ad accogliere né tanto meno a superare le nuove richieste. Anzi, a dire il vero, all'inizio papa Leone credette si trattasse di uno dei soliti contrasti tra ordini religiosi; solo in seguito si accorse del vasto movimento che l'agostiniano Lutero aveva messo in moto. Solo intorno al 1540 la Chiesa romana si rese conto che stava perdendo il controllo culturale e spirituale, ma anche quello politico, di una buona parte dell'Europa cristiana.
Accanto alle questioni teologiche, messe in discussione dal frate tedesco, c'erano anche tesi che comportavano una ridefinizione dei rapporti fra Stato e Chiesa. Nel suo trattato l'Autorità temporale, del 1523, Lutero distingueva il regno di Dio dal regno del mondo (e quindi il cristiano dal cittadino). Il primo è visto come un regno prettamente interiore; il secondo è invece dovuto alla corruzione che regna sovrana sulla natura dell'uomo-cittadino. Le opere appartengono al regno del mondo, e vanno regolate dall'autorità temporale, poiché hanno solo un valore esteriore; quindi, compito di questa autorità è di correggere la natura umana corrotta e bestiale. Ebbene, secondo Lutero occorreva, anzi era necessaria, la separazione assoluta dei due regni.
Ovvia conseguenza, fu quella che al pontefice romano non era riconosciuta nessuna autorità di scomunicare chiunque; mentre il sacerdote, come ogni cristiano, doveva essere sottoposto all'autorità civile. Lutero concepì in questo modo l'universalità della Chiesa del Cristo, solo nel corpo mistico interiore e invisibile, mentre, il corpo esteriore - la Chiesa visibile - sarebbe stata organizzata per nazionalità e secondo le divisioni terrene del potere politico. Il principio cuius regio eius religio (ovvero, il cittadino segue la stessa religione del suo principe), dettato alla Dieta di Augusta (1555), proclamò proprio quest'ultima tesi, vale a dire che il principe era di fatto unica autorità esterna della Chiesa visibile territoriale. Indubbiamente nella Riforma è rintracciabile la radice storica e teorica delle prime esperienze separatiste del tempo.
Papa Leone inizialmente sottovalutò l'azione del frate tedesco, ma più tardi si rese conto che le idee di Lutero incominciavano a staccare una parte del popolo cristiano alla Chiesa di Roma. Così nel 1520 pubblicò la bolla Exurge Domine, un documento assai duro nei toni: «Sorgi o Signore, un cinghiale è entrato nella Tua vigna [.]», ma non indirizzato a nessuno [La bolla in von Pastor L., Storia dei Papi nel periodo del Rinascimento da Leone X a Clemente VII, Roma, 1926, pp. 261-266]. Nella bolla il pontefice condannava in ogni caso le tesi luterane e, confidando in un pentimento, stabiliva che entro sessanta giorni il frate sedizioso avrebbe dovuto ritrattare le sue tesi, pena la scomunica. Ovviamente Lutero non ritrattò, anzi, il 10 dicembre dello stesso anno, bruciò a Wittenberg il documento di Leone assieme a tutto il diritto canonico.
Clicca sulla immagine per ingrandire
Anna Bolena
Inutili furono i tentativi di discussione e di persuasione. Lutero non solo mostrò un'assoluta intransigenza nelle proprie opinioni, anzi iniziò anche ad esternare i suoi dubbi - ricollegandosi al pensiero del riformatore Giovanni Huss (già condannato ad essere arso vivo dal concilio di Costanza), circa l'infallibilità del papa. L'imperatore Carlo V coadiuvò il pontefice nel reprimere l'eresia [La difesa del Papato arrivò anche dall'Inghilterra. Su quest'argomento interessante è il documento di Enrico VIII, Assertio Septem Sacramentorum, trad. it., Contro Lutero, Pordenone, 1989]. Nella Dieta convocata da Carlo V a Worms, Lutero fu invitato per ritrattare pubblicamente; il frate affermò che lo avrebbe fatto solo se le sue tesi fossero state confutate sulla base delle Scritture.
Il 3 gennaio 1521, con la bolla pontificia Decet Romanum Pontificem, Martin Lutero fu scomunicato. L'8 maggio dello stesso anno, fu pronunciato anche il bando imperiale contro il frate ribelle: egli era dichiarato eretico e nessuno doveva favorirlo nella sua opera, ne riceverlo o difenderlo; ai suoi seguaci fu riservata la stessa sorte e i libri del frate dovevano essere bruciati pubblicamente; infine, chiunque era autorizzato a prenderlo e consegnarlo allo stesso imperatore [Il 22 giugno 1986, a Paderborn, in Germania, Giovanni Paolo II ha riletto con luce nuova la Riforma di Lutero: «Oggi, quattrocentocinquanta anni dopo la morte di Martin Lutero, il tempo che è passato permette di comprendere meglio la persona e l'opera del riformatore tedesco e di essere più equi con lui [.]. La richiesta di riforma della Chiesa fatta da Lutero, nel suo intento originario, era un appello alla penitenza e al rinnovamento. [.]».].
Il grande strappo della cristianità si era ormai consumato. Lutero e i suoi seguaci, ma anche altri grandi riformatori, come Calvino, Müntzer, Zwingli, Bucer ed altri, protestando e operando per porre un argine alle pretese curiali, non fecero altro che servire ai prìncipi la giustificazione teorica che mancava loro per ribellarsi al potere costituito, compreso quello del Papato. Infatti i provvedimenti contro i protestanti non ebbero in Germania particolare attenzione, e la colpa maggiore la ebbe una parte dell'episcopato preoccupato di tutelare i propri interessi materiali.
La riforma protestante e il dramma di coscienze del Cinquecento, ruppero così quell'unità spirituale, morale, religiosa e culturale che per secoli aveva raccolto l'intera cristianità attorno ad un'unica autorità spirituale. Il Papato, specialmente per gli Stati riformati del Nord europeo, fu considerato ormai cosa sempre più italiana (papa Adriano VI, eletto nel 1522, sarà l'ultimo pontefice non italiano ad occupare la cattedra di Pietro sino al 1978).

La divisione religiosa, costituì un fatto importante e nello stesso tempo sconvolgente del Cinquecento: al di là delle conseguenze strettamente religiose, la Riforma protestante contribuì a modificare la situazione anche sul piano politico e culturale. Le forze protestanti divennero, tranne nella cattolica Francia, delle forze naturali alleate ai movimenti autonomistici nazionali, che miravano a disgregare la compattezza dell'Impero e il potere del Papato. Così, la rottura dell'unità della Chiesa sfociò inevitabilmente in un periodo di guerre civili e religiose che si protrarranno sino alla conclusione totale della guerra dei Trent'anni (1618-1659).
Nel frattempo anche in Inghilterra stava per consumarsi uno strappo contro la Chiesa di Roma. Il sovrano inglese Enrico VIII Tudor, che si era distinto per la difesa della dottrina cattolica contro Lutero (e per questo fu nominato da papa Leone "Difensore della Fede"), entrò in conflitto con la Chiesa di Roma per motivi apparentemente banali. Il forte desiderio di avere un erede Tudor al trono (il re inglese aveva una sola figlia, unica superstite su cinque figli), spinse il sovrano inglese a desiderare di rompere il matrimonio con Caterina d'Aragona, zia dell'imperatore Carlo V.
Clicca sulla immagine per ingrandire
La bolla del Papa con la quale
venne scomunicato Martin Lutero
Caterina era vedova di Arturo, fratello del re, e per questo papa Giulio II diede regolare dispensa per le nozze avvenute nel dicembre del 1503. Enrico s'invaghì di Anna Bolena, dama di corte della stessa regina e nipote del duca di Norfolk, e iniziò a desiderarla come legittima moglie. Nel novembre del 1527, il sovrano inglese inviò a Roma un segretario per ottenere da Giulio de' Medici - che nel frattempo era divenuto papa con il nome di Clemente VII - regolare dispensa. Quest'ultimo, con una bolla del 17 dicembre, acconsentì alla dispensa solamente nel caso in cui fosse stabilita l'invalidità del precedente matrimonio. Il re allora cercò in tutti i modi di addurre prove sulla invalidità della dispensa ottenuta da papa Giulio II, facendo pressioni anche negli ambienti universitari. Nel giugno 1528, Clemente VII conferì con bolla, al cardinale Tommaso Wolsey, l'incarico di esaminare la questione. Si tentò in un primo momento di persuadere la regina Caterina a rinunciare spontaneamente al proprio diritto e ad entrare in un monastero, ma la regina respinse la proposta. Anche se la regina avesse accettato, la questione non si sarebbe in ogni caso risolta, giacché il vincolo matrimoniale che la legava ad Enrico era valido a tutti gli effetti.
In seguito alla risposta negativa proveniente da Roma, circa l'invalidità del matrimonio reale, Enrico, verso la metà di giugno del 1531, si fece riconoscere dall'assemblea del clero inglese capo supremo della Chiesa e del clero d'Inghilterra. Con questo nuovo titolo allontanò dalla corte reale Caterina d'Aragona e ammise Anna Bolena, sposandola segretamente il 25 gennaio del 1533. Clemente minacciò di scomunica il sovrano inglese; quest'ultimo, incurante del monito pontificio, fece approvare dal suo Parlamento, il 15 gennaio 1534, le leggi che abolivano il pagamento delle annate a Roma e che trasferivano, nella sua persona, il potere di giurisdizione sulla Chiesa inglese:
«Affinché in questo regno d'Inghilterra sia rafforzata la fede nella religione di Cristo e affinché siano puniti gli errori, estirpate l'eresie, soppresse malvagità e abusi, l'autorità di questo Parlamento decreta che il Re nostro sovrano e signore, come pure i suoi eredi e futuri sovrani, sarà accettato e considerato come unico capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, d'ora innanzi chiamata Anglicana Ecclesia, e godrà non solo di questa carica e di questo nome, ma di tutti gli onori, privilegi, dignità, immunità, giurisdizione inerenti alla suddetta carica di capo supremo della Chiesa» [Cfr. Moorman J. R. H., A History of the Church in England, London, 1980; Caron P. G., Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa, vol. I, Milano, 1981-1985, pp. 252-268; Fisher H. A. L., Storia dell'Europa, tomo I, op. cit., pp. 351-362].
La dottrina religiosa, eccetto la fedeltà al pontefice romano, restò in parte la stessa; mentre, dal punto di vista economico, i tributi prima devoluti alla Curia romana passarono allo Stato, i beni fondiari del clero furono lottizzati e ridistribuiti a nobili, mercanti e piccoli proprietari agricoli più capaci dal punto di vista della gestione finanziaria, infine alcune rendite ecclesiastiche furono trasferite ad istituzioni culturali e educative come le università.
In seguito all'atto del Parlamento, tutti gli ecclesiastici del Paese furono obbligati al giuramento di supremazia e al giuramento di successione: con il primo si riconosceva il sovrano quale depositario di tutta l'autorità spirituale del regno, mentre con il secondo si riconosceva come erede legittima al trono la figlia nata dal matrimonio con Anna Bolena. Nell'estate dello stesso anno, infine, il sovrano inglese pretese dal clero secolare e regolare anche il giuramento di rinuncia al papa.
Di primo acchito può sembrare banale la motivazione che portò all'abban-dono della tradizionale fedeltà al pontefice romano, per questo occorre aggiungere che, oltre alle ragioni personali di re Enrico VIII, ci furono in ogni caso anche motivi di carattere economico e nazionale, legati a sentimenti d'indipendenza e di eliminazione dell'interferenza della Curia romana nella nomina ai benefici ecclesiastici.
Clicca sulla immagine per ingrandire
Lapide per Benedetto XIII
a Gravina di Puglia
Il 25 settembre 1534, data della morte di papa Clemente VII, l'Europa religiosa era in concreto sconvolta. In Germania la riforma protestante aveva ormai messo solide radici; la Danimarca di Federico I si stava staccando da Roma per le simpatie verso la dottrina luterana; lo stesso stava succedendo nella Svezia di Gustavo di Wasa ed anche in Svizzera; in Ungheria cinque città libere si dichiararono per il luteranesimo; in Prussia Alberto di Branderburgo fondò nel 1544 un seminario di protestantesimo e l'università di Königsberg; in Inghilterra ormai le basi per una Chiesa staccata da Roma erano state poste.
La svolta politica del Papato, in seguito alla Riforma, fu molto lenta. La Chiesa iniziò pian piano ad emanare direttive contro-riformistiche, e nei Paesi dove il cristianesimo romano riceveva ancora il consenso dei fedeli e soprattutto l'appoggio dei sovrani (Italia, Austria, Baviera, Polonia, Paesi Bassi spagnoli, Spagna), si dotò di mezzi per garantirle e soffocare quindi ogni centro d'autonomia religiosa dalla Chiesa romana: il tribunale dell'Inquisizione, che servì per reprimere il dissenso teologico interno alla cattolicità, e l'Indice dei libri proibiti, che servì per filtrare la divulgazione di quelle opere ritenute incompatibili e lesive del vero dogma professato dal papa e dalla sua Chiesa.

Un altro strumento utile per l'opera di restaurazione del cattolicesimo romano fu la Compagnia di Gesù, ordine fondato dallo spagnolo Ignazio da Loyola, divenuto ufficiale nel 1540. L'ordine si diffuse in tutta Europa e, attraverso l'ufficio dei confessori dei re e dei prìncipi cattolici, i gesuiti influirono notevolmente sulla vita politica dello Stato in cui operavano. L'ordine, autonomo dalla gerarchia ecclesiastica e soggetto direttamente e solo al papa, era (ed è) governato da un "generale", eletto dai delegati provinciali. La selezione avveniva in tutte le classi sociali e, dopo un rigoroso e severo apprendistato, si entrava nell'ordine. In tutta la storia della Chiesa, forse, nessun ordine è stato altrettanto devoto all'autorità pontificia.
La divisione confessionale operata dalla Riforma assunse, com'è ovvio, anche contenuti politici; e la lotta per il potere, abbandonati i tradizionali nemici religiosi - i turchi - diventò tutta europea. Il pontefice romano sviluppò allora una serie di operazioni diplomatiche miranti ad ottenere la conversione di quei prìncipi che nel frattempo avevano abbracciato la dottrina protestante. Mentre con il concilio di Trento, aperto ufficialmente il 15 dicembre 1545 da papa Paolo III, la Chiesa iniziò quel vasto movimento di rinnovamento interno volto ad ostacolare la Riforma protestante. Tale movimento fu chiamato in seguito Controriforma.
A Trento molti speravano che attraverso un compromesso, il concilio riportasse la pace fra cattolici e protestanti. Lo stesso imperatore Carlo V, che già aveva tentato invano una conciliazione tra le parti a Ratisbona, sosteneva la tesi che nei Paesi germanici rimasti fedeli al cattolicesimo, si dovesse usare la più larga tolleranza verso i riformati, per non rendere definitiva la rottura. Ma da parte cattolica fu subito chiaro che non si poteva e voleva scendere a compromessi, anzi a Trento la Chiesa rafforzò tutte le posizioni dottrinarie riaffermando i tre princìpi non riconosciuti dai riformati: necessità delle opere buone come realizzazione pratica della fede; riconoscimento assoluto del grande valore della Tradizione e della Scrittura, ambedue insegnate e definite dal magistero pontificio; riconoscimento dell'intermediazione dottrinale e sacramentale della Chiesa nei rapporti dell'uomo con Dio. Quindi: negazione della salvezza per mezzo della sola fede, negazione del libero esame delle Scritture, affermazione precisa del primato del pontefice romano.
Benché al concilio di Trento non si affrontò direttamente il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa, i princìpi contenuti nelle decisioni conciliari portarono a riaffermare le rispettive posizioni in materia: la supremazia spirituale del pontefice romano e della sua Chiesa e la stretta collaborazione con i sovrani cattolici. Quest'ultimi si ritenevano - giacché cattolici - difensori della fede e protettori della Chiesa. Infatti, nel periodo post-conciliare il pontefice domandò ai principi, secondo gli usi del diritto pubblico dell'epoca, di ricevere nei loro Stati le disposizioni del concilio; vale a dire che le disposizioni stabilite dal concilio dovevano essere promulgate in ciascun Stato come propria legge, e solo in quanto tale obbligava la giurisdizione secolare di quello Stato ad osservarle e a farle osservare. Non mancarono ovviamente riserve da parte dell'autorità civili nell'accettare i princìpi promulgati a Trento, specie quelli che riguardavano la soppressione dell'appello per abuso e il diritto di dare in commenda i benefici ecclesiastici, che urtavano le abitudini del potere laico.
Con la pace di Augusta del 1555, il trono e l'altare si saldarono nuovamente. La pace di Augusta,
Clicca sulla immagine per ingrandire
Il cardinale Orsini,
futuro papa Benedetto XIII
tuttavia, enunciava alcune clausole che limitavano fortemente il principio di libertà religiosa da essa affermata. La prima limitazione si trovava nel principio cuius regio eius religio, per cui i prìncipi tedeschi si atteggiarono a custodi della coscienza dei propri sudditi, questi avrebbero dovuto conformarsi alla religione del loro principe o, in caso contrario, emigrare. La seconda limitazione si trovava nel principio del reservatum ecclesiasticum, per cui qualunque prelato che avesse abbracciato il protestantesimo, avrebbe dovuto rinunziare alla sua dignità e ai benefici per essa goduti, cedendoli alla Chiesa cattolica.
Tuttavia, con il concilio di Trento, l'importanza e la supremazia dello Stato non furono diluite, ma al contrario rafforzate; non occorsero così sostanziali mutamenti nel rapporto tra lo Stato e la Chiesa: il processo di rafforzamento dell'autorità statale continuò e si sviluppo sulla linea dei decenni precedenti. In Italia, poi, la presenza dello Stato della Chiesa fu sfruttata politicamente, perché vista come una solida garanzia per l'indipendenza delle piccole entità regionali. In questo contesto si può comprendere perché, da questo secolo, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa si fecero sempre più numerosi, con pattuizioni che prenderanno definitivamente il nome di concordati.
I motivi dello sviluppo di queste pattuizioni, quindi, vanno ricercati nell'esigenze crescenti dello Stato, tendente all'assolutismo, di fronte ad un Papato indebolito e quindi più disposto al compromesso nel gioco politico-ecclesiastico. Lo sviluppo dell'attività diplomatica fece sorgere un nuovo organo unificatore delle varie attività amministrative, politiche ed ecclesiastiche: la segreteria di Stato. Questa, che trovò la sua espansione maggiore dal XVII secolo, fu istituita mediante la fusione tra la segreteria particolare e la figura del cardinale nepote (depositario, quest'ultimo, della fiducia personale del papa e delegato per la conduzione degli affari più importanti).

Assolutismo e giurisdizionalismo: la crociata contro il papa. Tra i caratteri salienti del regime della monarchia assoluta, durante i secoli XVII e XVIII, quello che più interessa al nostro studio è la sottomissione della Chiesa locale al potere sovrano dello Stato. Questa sottomissione, in parte volontaria, va ricercata nello "Stato assoluto" che, dopo la grande anarchia presente in Europa, appariva come l'unico mezzo adatto a soddisfare l'esigenze d'ordine e di tutela della persona umana.
Tuttavia l'atteggiamento di aperta e totale soddisfazione nei confronti dell'assolutismo, cominciò a svanire non appena il ferreo dominio del monarca sulla Chiesa nazionale iniziò ad essere opprimente. Infatti, in questo periodo, anche se lo Stato riconobbe la Chiesa come un'istituzione sovrana e universale nell'esercizio di tutte le sue potestà (sacramentale, di magistero, di governo), tuttavia per quanto riguardava la Chiesa nazionale, essa doveva essere sottomessa alla sovranità del monarca che era insieme protettore e difensore del benessere materiale e spirituale del suo popolo.
Il sistema di relazioni fra Stato e Chiesa assumerà nomi diversi, a seconda dello Stato assoluto preso in considerazione: giurisdizionalismo confessionale in Italia (nel Regno delle Due Sicilie, diritto ecclesiastico siculo); gallicanesimo in Francia, a seguito della proclamazione delle "Libertà della Chiesa gallicana"; giuseppismo in Austria, dal nome dell'imperatore Giuseppe II; febronianismo in Germania, dal pseudonimo Febronius del vescovo di Treviri Nicolò von Hontheim, autore nel 1733 di un'opera - De Statu Ecclesiae - dove si propugnavano idee favorevoli allo Stato assoluto; regalismo in Spagna.
In Francia, ad esempio, i princìpi gallicani furono formulati da Pietro Pithou nel 1594, negli ottantatré articoli contenuti nell'opera Les libertés gallicane. In seguito, il 19 marzo 1682, l'assemblea straordinaria dei vescovi francesi, convocata da Luigi XIV, votò i "Quattro articoli della Chiesa Gallicana"; articoli che compromettevano profondamente l'autorità pontificia.
Negli articoli si decretava l'assoluta indipendenza del re e dei prìncipi dal potere ecclesiastico nelle cose temporali, il pontefice non poteva quindi deporre i re; il concilio era ritenuto superiore al papa; il pontefice doveva esercitare la sua potestà conformemente alle disposizioni dei sacri canoni della Chiesa universale e non in contrasto con le consuetudini della Chiesa gallicana; inoltre, nonostante il riconoscimento al papa della sua autorità in questioni di fede, i decreti pontifici e conciliari erano subordinati all'approvazione della Chiesa; era ripristinato l'appello per abuso, la cui decisione spettava al Consiglio di Stato; era fatto obbligo ai professori di seminario di sottoscrivere la dichiarazione di lealtà agli articoli gallicani; infine, era stabilita l'interdizione ai vescovi di riunirsi in concilio o di uscire dalle diocesi, soprattutto per recarsi a Roma. Secondo le disposizioni degli articoli organici, il pontefice perdeva l'autorità nella vita civile; questa faceva capo all'autorità laica, quindi al re. Il parlamento francese registrò gli articoli il 23 marzo 1682.
Clicca sulla immagine per ingrandire
Il Concilio di Trento
La superiorità dello Stato sulla Chiesa nazionale era consacrata da un grande complesso di diritti d'intervento del monarca sulla stessa Chiesa. Tali diritti, tutti in materia ecclesiastica, denominati jura maiestatica circa sacra, si esprimevano in due direzioni. La prima era destinata a difendere il potere civile dalla potenziale pericolosità della Chiesa, e quindi mirava a tutelare l'integrità della coesione statale. La seconda era espressione della dignità, che il principe si attribuiva, di supremo custode dell'unità della Chiesa.
Fanno parte della prima categoria: il diritto d'esame sul retto funzionamento della vita esteriore ecclesiastica, attraverso controlli sui concili e sull'amministrazione patrimoniale ecclesiastica; la disciplina dell'istituzione di nuovi enti ecclesiastici secolari o regolari, ma soprattutto la limitazione della libertà delle relazioni fra gli stessi enti locali e la Santa Sede (jus inspiciendi o jus supremae inspectionis); il diritto a concorrere nella nomina episcopale (jus nominandi); il diritto che poteva spettare non solo allo Stato, ma anche a qualche famiglia privata, di nominare abati e funzionari ecclesiastici delle Chiese e delle case religiose soggette a patronato (jus patronatus); il diritto esercitato per opporre il non gradimento nei confronti delle nomine di ufficiali ecclesiastici per un determinato ufficio (jus exclusivae) [L'applicazione più clamorosa avveniva nei conclavi, attraverso il veto all'elezione di un cardinale al soglio pontificio]; il diritto di concedere forza di legge alle disposizioni normative emanate dalla Curia romana attraverso il pontefice, i concili ecumenici e i vescovi, e il diritto di opporre il non gradimento sulle nomine ai benefici ecclesiastici, per assicurarsi che tali atti non contenessero disposizioni pregiudizievoli allo Stato (jus placenti regii, detto anche placet, exequatur); il diritto di ritenersi proprietario di tutti i beni ecclesiastici che si trovano sul suo territorio, assieme al potere di tassare determinati beni della Chiesa e al potere d'amministrare gli stessi beni durante la vacanza del titolare (jus dominii eminentis); il diritto di giudicare sull'appello per abuso (jus appellationis); il diritto di confiscare i redditi di uffici rivestiti da persone poco fedeli alla monarchia o ritenute non idonee a rivestire l'incarico (jus circa temporalia officia); l'istituto giuridico delle commende, per cui ad un individuo, ecclesiastico o laico, erano concessi i redditi di una chiesa o di un monastero [Questo, che prendeva il titolo di abate commendatario, a sua volta affidava l'amministrazione e il governo diretto dell'ente ad un suo rappresentante, lasciandogli un'autonomia secondo l'interesse del commendatario. In questo modo le rendite si dividevano: una per il commendatario, una per il suo rappresentante e una per il sostentamento dell'ente stesso.]; la régale, sia temporale sia spirituale [Con la régale temporale il principe percepiva i frutti dei benefici vacanti; mentre con quella spirituale aveva, invece, il diritto di conferire le cariche ecclesiastiche che si rendevano libere durante la vacanza dei vescovati].
La seconda categoria di diritti, quelli che miravano a "difendere" la Chiesa, includeva: il diritto d'intervento in difesa della cattolicità contro il pericolo rappresentato dagli eretici e dagli scismatici e contro qualsiasi tentativo di apostasia, tale diritto comportò l'estensione delle competenze dei tribunali civili anche in materia di dottrina (jus protectionis); il diritto del monarca di attuare le riforme necessarie alla Chiesa, al fine di eliminare gli abusi e rendere più efficace l'opera degli stessi organi ecclesiastici (jus reformandi).
Sulla base di questi presupposti, nei secoli XVII e XVIII, il concordato costituì assai spesso il riconoscimento da parte dei pontefici dell'assorbimento di cose ecclesiastiche, sotto la funzione giuridica di una "concessione pontificia": disciplina degli ordini religiosi, nomine a benefici, controllo e in parte anche uso dei beni della Chiesa, diritto del principe di giudicare sui ricorsi a lui diretti contro provvedimenti e sentenze dell'autorità ecclesiastiche.

Clicca sulla immagine per ingrandire
Charles M. de Talleyrand
La Chiesa di fronte agli spiriti forti. Lo spirito del tempo era dappertutto in opposizione alla Chiesa. Per questo occorreva una politica d'accomodamento nel tentativo di liberare la Chiesa dalle legislazioni antiecclesiastiche. In questo quadro va inquadrata la politica adottata da papa Benedetto XIII [Interessante, su questo papa, è la biografia che uscì dopo pochi mesi dalla sua morte (1730), oggi ristampata in copia anastatica: Vita del Sommo Pontefice Benedetto Decimoterzo dell'Ordine de' Predicatori descritta da D. Gio: Battista Pittoni Sacerdote veneto. 1730, a cura del Circolo culturale "A. Scacchi" di Gravina in Puglia, Matera, 1988].
Benedetto dovette subito affrontare il problema spinoso del Tribunale della Monarchia, istituito in Sicilia da Ferdinando I il Cattolico. In virtù dell'autorizzazione, data papa Urbano II al conte Ruggero nel 1098 con la concessione Quia propter prudentiam tuam, di esercitare le funzioni di legato apostolico della Santa Sede, Ferdinando aveva rivendicato il titolo di legatus a latere. In forza di tale privilegio, che sarà soppresso soltanto nel 1864 da papa Pio IX, i re di Sicilia ritennero la materia ecclesiastica dell'isola di loro esclusiva competenza, compresa la stessa disciplina interna delle Chiesa locali. Ferdinando I si ritenne così detentore di tutta la giurisdizione ecclesiastica, con il diritto quindi d'ispezione e controllo sul clero regolare e secolare, di giudice con facoltà d'assolvere da scomunica in attesa della conclusione del giudizio d'appello.
I pontefici, ovviamente, vedevano nel tribunale della monarchia un'indebita ingerenza dello Stato negli affari ecclesiastici del papa e della sua Chiesa. Così papa Clemente XI, con la bolla Romanus Pontifex del 27 febbraio 1715, dichiarò finalmente abrogato questo tribunale. L'urto con il sovrano fu inevitabile e le persecuzioni contro la Chiesa non tardarono a farsi sentire, tanto che la maggior parte dei vescovi fuggì immediatamente a Roma, mentre altri - come l'arcivescovo di Palermo - furono espulsi con decreto del nuovo sovrano Vittorio Amedeo II.
Con gli accordi della Quadruplice alleanza, del 2 agosto 1718, Vittorio Amedeo ritenne opportuno scambiare la Sicilia, in preda a tumulti d'ogni genere, con la più tranquilla Sardegna. Il nuovo padrone dell'isola, l'imperatore Carlo VI, proseguì la politica di Vittorio Amedeo; anzi, sua volontà fu di liberare completamente e definitivamente il suo Stato dalla soggezione feudale del pontefice. Papa Benedetto XIII, dapprima affrontò la situazione in modo abbastanza intransigente, esigendo, con un breve del 21 luglio 1725, l'applicazione integrale della bolla Clementina del 1715; in seguito, si dimostrò più conciliante proponendo l'accettazione di un compromesso con lo stesso imperatore. Dichiarandosi disposto a trattative in tal senso, Benedetto prospettò che le facoltà legatizie dell'isola fossero state concesse ad un vescovo della stessa Sicilia; in un altro breve del 1° marzo 1727, invece, dichiarò la sua buona volontà a proseguire le trattative con l'autorità civile. Gli accordi arrivarono finalmente il 1728 e furono inclusi nella bolla Fideli ac prudenti del 30 agosto, resa pubblica in Sicilia con un'apposita prammatica qualche mese più tardi. Negli accordi fu stabilito la soppressione della bolla di papa Clemente XI; l'imperatore otteneva il privilegio di eleggere un judex delegatus in partibus, mentre al pontefice furono riservate le vere maiores; infine, fu statuito che da parte dell'autorità secolare non ci sarebbero state opposizioni alle ordinanze pontificie. Tutto questo, nonostante gli accordi, non bastò a ridestare l'antica pretesa del sovrano d'intromettersi nelle cose della Chiesa; e di fatto il Tribunale della Monarchia ritornò ad operare.
Accanto alla conclusione dell'affare di Comacchio, accordo concluso il 25 novembre 1724 dal cardinale Paolucci (rappresentante del papa) e dal cardinale Cienfuegos (rappresentante dell'imperatore), per la restituzione allo Stato della Chiesa di quella terra, sotto il pontificato di papa Orsini, va segnalato ancora un concordato concluso con Vittorio Amedeo II di Sardegna. In tale pattuizione, firmata il 24 marzo 1727, fu concesso al papa la possibilità di ricostruire nel territorio sabaudo le sedi episcopali, tra cui quella di Torino - vacante dal 1713; mentre a Vittorio Amedeo, non solo fu riconosciuto il jus exclusive, ma molte altre concessioni (tra cui il diritto di presentare un suo protetto alla promozione cardinalizia, il titolo di Re di Sardegna). Gli accordi irritarono di molto quella parte della Curia romana più conservatrice.
La nomina del Coscia
a cardinale fu
la più disgraziata
decisione del papa
Pier Francesco
Maria Orsini
A dire il vero, il concordato con Amedeo di Sardegna fu portato a termine dal cardinale Niccolò Coscia che, non solo vendeva le sedi episcopali vacanti o prelevava "tangenti" dai detentori degli incarichi ecclesiastici, ma concludeva accordi e prendeva impegni con i governi esteri senza interpellare né Benedetto né il collegio dei cardinali. La nomina del Coscia a cardinale fu la più disgraziata decisione che papa Pier Francesco Maria Orsini fece nel corso del suo pontificato, giacché gli affari politici furono abbandonati al suo arbitrio [Benedetto fu un papa spirituale più che politico, tanto che da domenicano aveva fatto voto di non accettare dignità. Quando fu eletto papa, i cardinali dovettero far entrare in conclave il superiore generale dell'Ordine domenicano, il quale impose al cardinale Orsini di accettare la nomina].
Infatti, alla morte del segretario di Stato cardinale Paolucci, Coscia riuscì a far ottenere questo posto al maestro di camera Niccolò Maria Lercari, un altro losco individuo indegno dell'abito che indossava. I due agivano per il proprio tornaconto in perfetta sintonia. Così monsignor Coscia ed il nuovo segretario di Stato, avendo come loro unica missione quella di soddisfare i propri interessi, cercarono d'ingraziarsi i governi stranieri facendo loro grandi concessioni a discapito anche degli interessi della Chiesa.
Il successore di papa Orsini, Clemente XII, non appena salito al trono pontificio, si prodigò per giungere ad una revisione del concordato firmato con Vittorio Amedeo II. Il governo sabaudo si oppose ovviamente alla revisione e, nello stesso tempo, condannò due vescovi che non avevano sottoposto al regio exequatur una bolla pontificia. Seguì la rottura dei rapporti diplomatici non appena il concordato fu denunciato unilateralmente dalla Santa Sede.
Con l'avvento di papa Benedetto XIV la politica della Curia romana assunse, improvvisamente, una nuova veste. Benedetto capì subito che la Chiesa, per non essere travolta dagli eventi, doveva cambiare atteggiamento e adottare una politica più tollerante. Il nuovo papa seppe imporsi. Già al lungo conclave, riunito per eleggere il successore di Clemente XII, si presentò con questa frase: «Volete un santo: eleggete Gotti. Volete un politico: eleggete Aldobrandini. Volete un buon uomo: eleggete me». Il conclave durò sei mesi per una contesa sulla candidatura da parte austro-francese e da parte spagnola, napoletana e toscana.
Animato da spirito conciliativo, papa Lambertini arrivò a stipulare, con Carlo Emmanuele III, nuovo re di Sardegna e duca di Savoia, due concordati (5 gennaio 1741). Nella prima pattuizione, il pontefice nominò il re vicario apostolico dei feudi pontifici disseminati nel suo Stato (Masserano, Crevalcuore, Cisterna, Lombardone ed altri); nella seconda, invece, si arrivò a regolare la questione dei benefici, stabilendo il diritto di regio patronato sui benefici vescovili e riconoscendo al re il diritto di percepire i frutti dei benefici durante la vacanza.
La mentalità aperta di papa Benedetto (riconobbe come figli di dio anche i non credenti), la politica ecumenica di distensione (aprì il dialogo con i protestanti), la dichiarata neutralità nei conflitti dell'epoca, porteranno la Chiesa di papa Lambertini a concludere concordati con quasi tutti gli Stati europei.
In questi concordati, convinto che la rinuncia ai diritti temporali favorisse la rinascita spirituale della sua Chiesa, egli si dimostrò molto remissivo. Con la bolla Iniuncta nobis, del 6 luglio 1751, dava esecuzione al trattato concluso tra la Repubblica veneta e l'imperatrice d'Austria circa la soppressione del patriarcato di Aquileia; nel concordato con la stessa Maria Teresa d'Austria, sottoscritto il 7 dicembre 1757, il pontefice acconsentì a far perdere al clero milanese il beneficio dell'esenzione dalle imposte e a sottoporlo a restrizioni nell'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici, nello stesso tempo permise all'imperatrice di tollerare nei suoi Stati i protestanti, raccomandandole di cercare la conversione con lo spirito e la dolcezza cristiana; nella pattuizione con il regno di Napoli, fu apportata una limitazione al diritto dell'immunità ecclesiastiche; in un altro concordato concesse al re di Spagna il diritto universale di patronato, per cui egli poteva concedere a chiunque ben dodicimila benefici esistenti; negli accordi con il Portogallo concesse al sovrano, con apposita costituzione, il titolo di "re fedelissimo" e il diritto di patronato regio su tutte le prebende, canonicati e dignità della Chiesa di Lisbona.
Ovviamente molti cardinali consideravano il modo di fare di papa Lambertini una sciagura per la Chiesa; alla sua morte si affrettarono ad eleggere un papa conservatore, capace di riparare i danni apportati dallo stesso Benedetto. I veri problemi per la Chiesa, tuttavia, non erano ancora cominciati. In pieno assolutismo illuminato, i sovrani di mezza Europa cercheranno di ostacolare l'opera universale del pontefice e della sua Chiesa, specie colpendola nel campo dell'istruzione pubblica, ritenuto un potere d'ingerenza politica sulla popolazione.
Clicca sulla immagine per ingrandire
Lo scienziato Galileo Galilei
processato dall'Inquisizione
Un duro scontro avvenne, ad esempio, con l'Austria. L'imperatore Giuseppe II, alla morte di sua madre Maria Teresa (avvenuta nel 1780), prendendo a pretesto l'estirpazione degli abusi che venivano da Roma, sconvolse tutta la materia ecclesiastica. Allevato in un cattolicesimo di stampo gallicano ed istruito nelle correnti filosofiche del tempo, Giuseppe II, con la collaborazione del cancelliere von Kaunitz e del ministro Firmian, interpreti fedeli della nuova politica imperiale, credendosi detentore anche del potere temporale della Chiesa del suo impero, si apprestò a costruire nei suoi domini una Chiesa nazionale, libera ovviamente dall'influenza romana. Così iniziò a conferire personalmente dispense e facoltà; proibì le comunicazioni tra i vescovi e la Santa Sede; impose ai vescovi il giuramento di fedeltà e di obbedienza, obbligandoli a rispettare le sue decisioni riguardanti la formazione del clero, le censure ecclesiastiche, i testi scolastici; proibì agli stessi vescovi d'inviare la corrispondenza a Roma senza aver ottenuto il placet imperiale; fece assumere, da parte dello Stato, l'amministrazione della Chiesa nel suo regno; proibì l'ingresso a qualsiasi superiore estero; vietò l'importazione di libri liturgici e l'invio di denaro a Roma; statuì che tutti i decreti papali, compreso quelli contenenti disposizioni in materia dogmatica, dovevano ottenere il regio exequatur per essere validi negli Stati austriaci; soppresse i monasteri contemplativi e i seminari diocesani, istituendo seminari centrali a Vienna, a Lovanio, a Friburgo, a Pest e a Pavia, per meglio controllarne l'attività; fissò persino il modo di suonare le campane. In seguito stabilì una nuova circoscrizione ecclesiastica, uniformandola a quella civile; istituì a Vienna la Commissione aulica ecclesiastica, organo di Stato con autorità superiore a quella dei vescovi; nel 1782, infine, estese alla Lombardia austriaca gli editti di riforma.
Quando il nunzio pontificio, Giuseppe Garampi, protestò contro la politica condotta da Giuseppe II nei confronti della Chiesa cattolica locale, che come istituzione avrebbe dovuto dipende da Roma, il consigliere Kaunitz gli rispose che l'imperatore non permetteva al papa di ingerirsi soltanto in quelle materie «che trovasi essere nella Chiesa d'istituto umano». Pio VI, decise allora d'intraprendere un viaggio a Vienna, comunicandolo all'imperatore con un breve papale, consegnato personalmente all'autorità imperiale dal nunzio pontificio. Pur osteggiato dalla Curia, il 27 febbraio del 1782 partì senza il seguito di cardinali; il 22 marzo arrivò a Vienna insieme all'imperatore, che nel frattempo gli era andato incontro a Wiener-Neustadt. L'incontro non diede alcun risultato, in quanto Giuseppe II non abbandonò il suo punto di vista. Il pontefice, non solo ritornò praticamente a mani vuote, ma dovette subire anche l'affrontò di Ems. Infatti, nel 1786, i rappresentanti degli arcivescovi di Colonia, Magonza, Salisburgo e Treviri, si riunirono ad Ems per riformare internamente la Chiesa germanica. Il documento che fu promulgato nell'incontro, in ventidue articoli, era stato elaborato in modo tale da porre fine definitivamente ad ogni influenza pontificia nelle cose della Chiesa germanica.
Le cose andavano male anche nella Russia degli zar. In questa regione i cattolici erano sottoposti alla sorveglianza dello Stato attraverso il controllo del Collegio di giustizia [A questo collegio si deve il regolamento, voluto da Caterina II nel 1769, per le comunità cattoliche della Russia ].
Dopo la prima spartizione della Polonia, avvenuta nel 1772, tutti i cattolici di rito latino furono inquadrati, l'anno dopo, nell'arcivescovado di Mohilev, con un ex calvinista, Stanislav Siestrzencevicz Bohusz, come metropolita. Non meglio andarono le cose per i cattolici uniti: tutti i vescovadi, ad eccezione di quello di Plock, furono soppressi e al loro posto furono impiantati vescovadi ortodossi. Solo ai gesuiti fu concessa una minima indipendenza. Nel 1794, con Paolo I zar, fu pubblicato un regolamento per la Chiesa cattolica, sia di rito latino sia uniate, dove veniva stabilita la supremazia pontificia solo al campo strettamente spirituale, lasciando tutto il resto al controllo dello Stato. Per garantire l'opera religiosa della gerarchia ecclesiastica, si ripristinarono le sedi vescovili di Luzk e Brest, l'arcivescovado di Mohilev (con sede a Pietroburgo), la diocesi di Varsavia. Nel 1800 fu istituito a Pietroburgo il Collegio ecclesiastico cattolico, che, strettamente subordinato allo zar, divenne l'organo supremo per tutti i cattolici russi.
Il grande colpo di grazia, però, venne dalla Francia. La situazione politica e sociale, insieme alla situazione religiosa, saranno causa determinante dello scoppio della grande rivoluzione del 1789. In questo periodo, infatti, agì sulla Chiesa universale e sul Papato la forza erosiva, non solo dei rivoluzionari francesi, ma anche degli illuministi.

Illuminismo e secolarizzazione: la crociata contro la Chiesa. Con la Rivoluzione francese
Con l'illuminismo
la religione
si trasforma
in morale naturale,
in spiritualità laica
ebbe inizio quel processo che comunemente è stato definito di secolarizzazione. Il termine sta a significare la sottrazione di qualsiasi realtà al potere, al controllo o comunque a forme specifiche d'influenza ecclesiastica e religiosa: in definitiva, indica quel processo storico con cui la società e la cultura si liberano del controllo religioso, facendo diventare la Chiesa una parte del sistema sociale accanto ad altre forme. Questo ovviamente ha obbligato la Chiesa a rimodellare la propria fisionomia e soprattutto la sua posizione nella nuova società.
Diversa è la riflessione sull'Illuminismo e sulla sua idea di separatismo. Con l'illuminismo la religione si trasforma in morale naturale, in spiritualità laica, facendo diventare la Chiesa un'organizzazione che difende la verità della fede, appellandosi al giudizio del cittadino-credente. In questo modo la ragione si estende anche al campo dogmatico, sottoponendo il mistero cristiano alla stessa indagine tipica delle scienze naturali.
In definitiva, prima si poneva la domanda intorno al posto occupato dalla ragione entro una società basata sulla fede; con l'avvento della filosofia dei lumi, si domanda invece qual è il posto occupato dalla fede entro una società basata sulla ragione.
Come sfondo all'Illuminismo, troviamo un processo sociale che favorisce lo sviluppo del pensiero laico e che provoca una trasformazione strutturale delle fede, pur conservando la società in una forma cristiana. Ovviamente ci sono concezioni filosofiche completamente impregnate di ateismo e di anticlericalismo: ad esempio Voltaire parlava del Papato come del baluardo di una primitiva arretratezza.
Diverse sono comunque state le posizioni assunte dai filosofi: Antonio Genovesi, ad esempio, nei suoi Elementa theologiae del 1748, difende la distinzione tra potere ecclesiastico e potere civile, affermando che l'infallibilità della Chiesa è limitata alle sole cose di fede. In definitiva, l'Illuminismo diventò la prima affermazione decisa, aperta, totale di laicismo, non distinta dall'affermazione dei diritti di libertà religiosa e di uguaglianza dei culti e dei cittadini. Un idea chiave del diritto di libertà religiosa, era che l'uomo - ogni uomo - possiede sufficiente capacità intellettiva per concepire l'Essere nel quale credere.
Caratteristici dell'Illuminismo sono alcune disposizioni di politica ecclesiastica prese (comunque in modo differente) dai vari sovrani illuminati e rivolte ad escludere l'interferenza della Curia romana. Tra i provvedimenti adottati, alcuni miravano a perfezionare l'assolutismo illuminato, altri a riformare internamente la Chiesa e a renderla più efficiente nella sua organizzazione, altri ancora a migliorarne la situazione finanziaria.
Tra le disposizioni miranti a perfezionare l'assolutismo ricordiamo: sottrazione della giurisdizione romana e attribuzione delle stesse competenze all'episcopato locale, sottrazione degli ordini religiosi dalla dipendenza di superiori esterni, creazione di organi statali incaricati del controllo dell'attività ecclesiastica nel Paese, rafforzamento del placet e dell'exequatur regio, sottrazione alla Chiesa del diritto di censura, divieto assoluto d'invio di denaro a Roma. Altri provvedimenti miravano, come già riferito, ad una riforma della Chiesa e a renderla più efficiente nella sua organizzazione: riduzione del numero dei monasteri (molti dei quali spopolati) e proibizione di aprirne nuovi, soppressione delle festività ritenute superflue, regolamentazione della questua, fissazione del compenso per la celebrazione dei riti (battesimi, matrimoni, funerali), obbligo di residenza per i parroci e per i vescovi, regolamentazione della permanenza dei monaci fuori il proprio monastero, perfezionamento della disciplina dei riti esterni e pubblici (processioni e pellegrinaggi), abolizione dell'inquisizione e dei processi per stregoneria, riduzione (e in alcuni casi soppressione totale) del diritto d'asilo e del foro ecclesiastico, abolizione dell'indulgenze e delle missioni popolari, separazione nel matrimonio del sacramento dal contratto civile. Infine, tra i provvedimenti miranti a ripristinare la disastrata situazione economica della Chiesa, ricordiamo: obbligo assoluto del consenso statale per l'aumento dei beni immobili e controllo su quelli poco redditizi, soppressione degli enti ritenuti inutili e superflui, trasformazione di monasteri femminili in scuole, tassazione dei beni ecclesiastici, riduzione del clero secolare.
In Francia, l'attacco contro la Chiesa - considerata pilastro fondamentale del regime assoluto dello Stato - da parte del movimento rivoluzionario, avvenne su due fronti: quello esterno ad essa e quello interno. L'attacco esterno fu determinato dagli ampi privilegi che il clero francese possedeva, come il privilegio riguardante il culto, quello riguardante l'esenzione dei tributi sulle proprietà immobiliari, il privilegio del foro. [Si ricorda che i tribunali speciali del clero non erano solamente competenti a giudicare gli ecclesiastici, ma anche i laici nelle cause in cui degli ecclesiastici fossero parte, nonché nelle cause riguardanti la religione e la fede. Le cause matrimoniali, ad esempio, erano materia di competenza di questi tribunali.].
Dal fronte interno, accanto alla messa in discussione dei valori religiosi (cosa che non è di poco conto) ad opera degli illuministi, era presente un malcontento da parte del basso clero, precluso all'accesso alle più alte cariche ecclesiastiche riservate soltanto ad ecclesiastici di origine nobile.
In un clima di "libertà, fratellanza, uguaglianza", furono poste le basi dei moderni rapporti tra lo Stato e la Chiesa. L'Assemblea Costituente francese dichiarò aboliti i privilegi del clero; approvò il 2 novembre 1789, su ispirazione del vescovo di Autun, Charles Maurice de Talleyrand Périgord, il decreto di secolarizzazione dei beni ecclesiastici; il 13 febbraio dell'anno dopo, soppresse gli ordini e le congregazioni religiose che non si occupavano d'assistenza [Lo Stato non riconobbe più i voti monastici ad eccezione delle suore che potevano continuare la loro vita in comune. Per chi avesse abbandonato spontaneamente la vita monastica era prevista una pensione, per gli altri il raggruppamento forzato in case destinate dallo Stato alla vita in comune].
In Francia,
l'attacco contro
la Chiesa
da parte
del movimento
rivoluzionario,
avvenne su due fronti...
La vera realizzazione dei princìpi dell'Illuminismo avvenne il 12 luglio 1790, quando l'Assemblea Costituente votò in favore al decreto sulla "Costituzione civile del clero"; in questo modo la Chiesa cattolica francese perderà completamente la propria autonomia per essere integrata nella riforma generale dello Stato. Con tale costituzione, i ministri di culto furono parificati a tutti gli altri funzionari civili dello Stato; furono determinate le circoscrizioni degli uffici ecclesiastici in base al numero degli abitanti e non più dei fedeli (le diocesi passarono da centotrentacinque ad ottantacinque, una per dipartimento); cambiarono le modalità delle nomine ai benefici (i vescovi dovevano essere eletti dagli elettori del dipartimento e consacrati dall'arcivescovo della metropoli, senza alcuna ratifica pontificia; i curati invece dovevano essere eletti dagli elettori del distretto); fu quantificato l'ammontare degli stipendi assegnati ai ministri di culto; fu statuito l'obbligo di residenza per i vescovi, i vicari ed i parroci.
Una serie di decreti perfezionarono le disposizioni contenute nella "Costituzione civile del clero". L'ordinanza del 27 novembre 1790 prescriveva, all'art. 21, titolo II, l'obbligo a tutti gli arcivescovi, vescovi ed alti funzionari ecclesiastici di prestare giuramento di fedeltà alla Nazione francese, al suo re e alla Costituzione; mentre con il decreto del 26 maggio 1791 si prevedeva, su denuncia di venti semplici cittadini, la deportazione dei preti refrattari. Nel 1793 fu anche preannunciata la pena capitale per i ministri di culto additati come perturbatori dell'ordine pubblico da almeno sei semplici cittadini francesi (ordinanza del 23 aprile). Nel 1791, con decreto del 7 maggio, fu consacrata la libertà religiosa nella Nazione francese.
Nell'assemblea del 4 gennaio 1791, duecento ecclesiastici su trecento, e tutti i vescovi ad eccezione di sette, rifiutarono di prestare giuramento alla Nazione, al re e alla Costituzione, secondo il disposto dell'art. 21, titolo II del decreto del 27 novembre 1790. In tutta la Francia, su 60-70.000 ecclesiastici giurarono da 25.000 a 30.000. Chi non si dichiarò fedele allo Stato fu considerato un pericolo, in quanto minava le fondamenta costituzionali della nuova Nazione, e iniziò ad essere perseguitato.
La Chiesa cattolica francese si scisse in due fazioni: quella dei costituzionali (assermentés), formata dagli ecclesiastici e dai fedeli patriottici; quella dei refrattari (insermentés), che comprendeva tutti gli ecclesiastici e i cattolici rimasti fedeli al papa.
Con il breve Quot aliquatum, del 30 marzo 1791, papa Pio VI intervenne sul problema della Chiesa costituzionale condannandola; inoltre, dichiarò abusiva e sacrilega la consacrazione di trentasei nuovi vescovi, celebrata da monsignor Talleyrand e dal nuovo arcivescovo di Parigi, monsignor Jean Baptiste Joseph Gobel. L'autorità civile, incurante della condanna pontificia e dei disordini interni, creati dalla divisione del clero, continuò per la sua strada. Il 14 settembre 1791, il governo francese decretò l'annessione alla Francia del territorio del Venessino con Avignone, territorio appartenente alle proprietà della Chiesa di Roma.
Nel frattempo, i cattolicissimi cittadini della Vandea, influenzati dalla propaganda dei preti refrattari e prendendo a pretesto la chiamata alle armi di 300.000 uomini, il 10 marzo 1793, si ribellarono alla rivoluzione e alla nuova autorità civile ed insorsero. Il peso delle imposte, la diffusa ostilità alla borghesia della città, l'attaccamento alla religione tradizionale (che si giudicava calpestata dalla costituzione civile del clero francese), furono le vere cause dell'insurrezione, che vide la creazione di un vero e proprio esercito detto l'armata cattolica. La ribellione fu repressa nel sangue [Oltre alla Vandea propriamente detta, il conflitto interessò i vicini dipartimenti di Loire Inférieure, Maine et Loire, Deex-Sèvres].
Per mitigare la complicata situazione che si era venuta a creare nel territorio francese, fu concesso con decreto ai preti refrattari di celebrare la messa (ma senza comunione) nelle chiese dei costituzionali. Il 21 febbraio 1795, sempre con decreto, fu concesso anche una limitata libertà di culto; libertà che fu estesa il 30 maggio, a condizione che tutti i ministri di culto dichiarassero obbedienza alla leggi della Repubblica.
In definitiva, con la Rivoluzione francese si volle cancellare, rimaneggiando l'antica legislazione francese, il concetto di società cristiana.
La Chiesa di Roma, rigettando i princìpi base che avevano animato i rivoluzionari, aprì un nuovo contenzioso con la Francia che durerà fino al 1801, anno in cui la Santa Sede di papa Pio VII e la Francia di Napoleone firmeranno la Convenzione di Messidoro.

I concordati con Napoleone. La rivoluzione in Francia adottò, ad imitazione degli Stati Uniti d'America, la soluzione della separazione della Chiesa dallo Stato.
Napoleone non vedeva di buon grado una Nazione senza Chiesa e, spinto forse da un'opinione pubblica che premeva nel chiedere sacerdoti per la consolazione religiosa, manifestò subito l'intenzione di restaurare il culto, purché la Chiesa fosse al servizio dello Stato. Il 29 novembre 1799 emanò un decreto in favore dei soli ecclesiastici che avevano giurato fedeltà alla Nazione francese e di quelli che avevano rinunciato ai voti. In tale decreto era garantita la massima libertà a tali persone, le quali non incorrevano più nei rigori delle leggi di deportazione.
Napoleone Bonaparte si accorse ben presto che occorreva ricostruire nella sua integrità l'anima francese, frantumata dalla rivoluzione, e innalzare su nuove basi la stessa società francese. Ora, consapevole del fatto che i sacerdoti costituzionali non godevano di molta stima presso il popolo, intuì che se si riusciva a coltivare i sacerdoti rimasti fedeli al papa, magari con atti più permissivi, essi sarebbero divenuti un valido sostegno al nuovo regime. Tuttavia solo il romano pontefice poteva riorganizzare i cattolici francesi e portarli, senza divisioni, all'ubbidienza repubblicana.
La vittoria del giugno 1800 a Marengo aprì la prospettiva a Napoleone Bonaparte del trono. Tale possibilità poteva diventare completamente legittima, secondo il costume dell'epoca, solo con la consacrazione religiosa; è chiaro che il primo console continuava ad avere bisogno del papa, perché solo la sua autorità poteva benedire quella corona, facendo diventare quell'investitura quasi provvidenziale per la Francia. Nel 1804, in effetti, Napoleone Bonaparte fece venire da Roma a Parigi Pio VII, per farsi incoronare imperatore in una cerimonia celebrata nella chiesa di Nôtre-Dame. Il 2 dicembre, durante la celebrazione, con un atto risoluto, il neo imperatore scippò la corona dalle mani del papa e la pose da sé sul proprio capo e poi su quello della moglie. Napoleone, in questo modo, volle dimostrare che la sua incoronazione era voluta da Dio e non dal papa.
Persuaso da tutte queste idee, Napoleone si convinse che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa andavano addolciti e che, nello stesso tempo, occorreva dare alla Chiesa cattolica uno statuto legale, per accattivarsi il pontefice romano. Egli, in questo modo, instaurò trattative per un concordato con Pio VII.
La preparazione degli accordi iniziò con gli incontri di Vercelli, che videro come mediatori il cardinale Filippo di Martiniana, titolare della sede vescovile della città, e il console Bonaparte; in seguito papa
Clicca sulla immagine per ingrandire
Ignacio da Loyola
Pio ritenne opportuno affiancare al cardinale di Vercelli, ritenuto dalla Curia romana poco esperto nell'arte della diplomazia, un diplomatico di carriera, monsignor Spina, arcivescovo di Corinto. I negoziati durarono dal 5 novembre 1800 al 15 giugno 1801; plenipotenziari del Bonaparte furono il ministro Cacault (che inviò a Roma) e l'abate Bernier. Con il viaggio a Parigi del cardinale segretario di Stato Con salvi, si definì il testo dell'accordo, che fu firmato il 15 giugno 1801. Il concordato entrò in vigore il 18 aprile dell'anno seguente, dopo l'aggiunta degli "Articoli organici del culto cattolico". Bonaparte volle anche che il pontefice inviasse a Parigi, in qualità di legato a latere il cardinale Giovanni Battista Caprara; tale cardinale avrebbe avuto la missione speciale di attendere all'applicazione del concordato.
Studiamo brevemente le disposizioni del concordato. Il primo articolo della pattuizione proclamava la libertà e la pubblicità del culto, conforme «ai regolamenti di polizia che il governo riterrà necessari per mantenere l'ordine pubblico». Nei successivi articoli, al potere temporale dell'imperatore era assegnata la designazione dei vescovi (art. 4) e al potere spirituale del pontefice l'istituzione canonica degli stessi (art. 5); questa procedura comportava le dimissioni preliminari di tutti gli ex vescovi (art. 14), volendo napoleone fare tabula rasa del vecchio episcopato. Curati e vescovi, avrebbero ricevuto dal governo, in seguito all'alienazione dei beni della Chiesa a favore dello Stato, un compenso adeguato (art. 14). Abolendo la costituzione civile del clero, il futuro imperatore rafforzava il carattere laico dello Stato francese, mettendo in risalto la figura del primo console. Importanti sono anche le clausole incluse negli accordi. La prima riguardava la formula obbligatoria che doveva avere la preghiera che concludeva ogni ufficio divino: Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules; la seconda riguardava il giuramento di fedeltà che la gerarchia ecclesiastica era obbligato a pronunciare:
«Io giuro e prometto sui santi Vangeli, ubbidienza e fedeltà al Governo stabilito secondo la Costituzione della Repubblica francese. Ugualmente non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consiglio e non prenderò parte in alcuna unione sospetta o dentro o fuori della Repubblica, che sia pregiudizievole alla pubblica utilità [.] e manifesterò al Governo ciò che io sappia trattarsi, o nella mia diocesi o altrove, in pregiudizio dello Stato» [Caron P. G., Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa, vol. II, op. cit., pp. 106-108; Marongiu Buonaiuti C., Chiese e Stati, op. cit., pp. 102-103].
Il carattere in certa misura generico di alcuni articoli del concordato, come quello che riconosceva la religione cattolica quale «religione della grande maggioranza dei francesi» (l'ulteriore formula «religione del Primo Console», aveva solo un carattere diplomatico) e il carattere generico dell'intero accordo, gli consentì di restare in vigore per tutto il XIX secolo. Nel concordato non fu trattato l'argomento delle legazioni occupate da Napoleone, volendo il pontefice sacrificare il potere temporale a quello spirituale, nella prospettiva di voler scongiurare il pericolo di un altro eventuale scisma.
Il concordato napoleonico fu un esempio cui poterono riferirsi altri Stati nei loro rapporti con la Chiesa. Infatti, successivamente, verranno stipulati altri concordati tra la Chiesa e gli Stati moderni non molto diversi da questo, quindi accordi con pieno spirito di separazione fra lo stato e la Chiesa.
Come già riferito, il concordato entrò in vigore il 18 aprile 1802 con l'aggiunta degli "Articoli organici del culto cattolico", assieme a quelli per il culto protestante. Con gli articoli organici del culto cattolico, inclusi nella legge francese sui culti, del 10 germinale 1801, fu stabilito un controllo stretto dello Stato sull'esercizio del culto cattolico, ma soprattutto sui rapporti del clero francese con Roma. Ispirati da Talleyrand e redatte dal giurista francese Joseph Marie de Portalis, i settantasette articoli limitavano le concessioni fatte alla Santa Sede nel concordato del 1801, costituendo la codificazione del gallicanesimo.
Essi contemplavano nel titolo I, il controllo del governo su tutti i documenti pontifici e i decreti conciliari introdotti in territorio francese, il beneplacito dell'autorità civile per la permanenza nel territorio dello Stato di legati pontifici, il ripristino dell'appello per abuso. Al titolo II, invece, era prevista la necessità dell'autorizzazione preventiva per l'istituzione di seminari e di capitoli, oltre che per lo spostamento dei vescovi e per l'ordinazioni; l'obbligo di sottoscrizione alla dichiarazione del clero gallicano per gli insegnanti di religione. Al titolo III, infine, era imposta l'adozione di un unico catechismo approvato dal governo (in cui era previsto che il mancato pagamento delle imposte dava luogo ad un peccato mortale) e di una sola liturgia in tutta la Francia, la proibizione d'istituire giorni festivi all'infuori della domenica, il regolamento sullo stipendio ai ministri di culto.
Per quanto riguarda i parroci, essi erano distinti in cantonali (i curés), nominati con il
Clicca sulla immagine per ingrandire
Lutero brucia la scomunica
inviatagli dal Papa
nullaosta statale e con giurisdizione coincidente a quella civile dei mandamenti, e i parroci succursali (i desservants), rispetto ai primi amovibili con decisione episcopale insindacabile. Napoleone volle anche assegnare, a seconda della necessità dell'autorità civile, le nuove sedi episcopali assegnandone sedici a vescovi dell'ancien régime; dodici a vescovi costituzionali e trentadue a preti, di cui molti vicari generali (uno di questi fu Joseph Fesch, zio dello stesso Napoleone). Pio VII non accettò ovviamente tali articoli e, successivamente, denunciò il concordato. Solo con la legge del 9 dicembre 1905, che sancì la separazione tra lo Stato e la Chiesa in Francia, gli Articoli organici furono abrogati assieme al concordato.
Per quanto riguarda i rapporti fra la Chiesa e lo Stato italiano, il 27 gennaio 1802, il primo console francese fece pubblicare dal duca Melzi d'Eril, vice-presidente della Repubblica, la "Legge organica per il clero della Repubblica italiana". Tale legge, preparata su incarico dello stesso Napoleone da un comitato ecclesiastico presieduto dal cardinale Bellisomi, regolava, in maniera molto più liberale del concordato francese, la nomina dei vescovi ad opera del governo e la nomina dei parroci ad opera dei vescovi (con l'approvazione, ben s'intende, del governo); inoltre restituiva alla Chiesa cattolica i beni ecclesiastici non alienati; dispensava dal servizio militare tutto il clero; faceva conservare la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. Pio VII si convinse che occorreva anche un concordato con l'Italia: il 27 novembre 1802 conferì allora al cardinale Caparra i poteri necessari per trattare ufficialmente su questo problema. Il 10 settembre 1803 si arrivò così ad un concordato italiano.
In questa pattuizione, composta di ventuno articoli, era stabilito che il cattolicesimo restava la religione dello Stato; si abrogavano tutte le leggi anteriori in materia religiosa, stabilendo che le materie
Clicca sulla immagine per ingrandire
Martin Lutero
ecclesiastiche sarebbero, da quel momento in poi, ricadute nella giurisdizione delle leggi della Chiesa; si garantiva al clero il mantenimento dei suoi beni non alienati e l'esonero dal servizio militare, si salvaguardava la moralità pubblica attraverso il divieto di pubblicazione di scritti immorali. Allo Stato era invece garantito l'obbligo di giuramento dei vescovi e dei parroci, il diritto di nomina delle più alte cariche ecclesiastiche. Nello stesso concordato si stabiliva che le legazioni occupate da Napoleone passavano alla Francia; inoltre, era prevista la creazione di una commissione mista per l'amministrazione degli ospedali e degli enti di beneficenza.
Il concordato italiano di Napoleone seguirà la stessa sorte di quello francese. Infatti, successivamente sarà svuotato di contenuto dal decreto Melzi, del 24 gennaio 1804; questo comporterà un duro scontro politico da parte della Santa Sede con Napoleone, che si concluderà con l'arresto, la deportazione in Francia e l'estorsione al pontefice di un accordo (detto di Fontainebleau). In questa umiliante pattuizione, firmata il 25 gennaio 1813 nella città francese di Fontainebleau (non lontana da Parigi), il papa avrebbe accettato di pontificare in Francia, ricevendo al contempo un appannaggio annuale di due milioni di franchi. Nell'accordo veniva inoltre stabilito che la nomina dei vescovi imperiali sarebbe spettata all'imperatore, ad eccezione del diritto di nomina di sei vescovi suburbicari del Lazio e di altri dieci da specificarsi; mentre l'istituzione canonica sarebbe spettata agli arcivescovi in vece del pontefice.
Con la disfatta di Lipsia (19 ottobre 1813), il papa poté rientrare finalmente in Roma. Anche se con la sconfitta di Napoleone Bonaparte veniva cancellata l'ipotesi di un ritorno alla cristianità costantiniana, al tempo stesso la Restaurazione premiò quanti credevano nel ritorno alla cristianità medievale come modello a cui sia la Chiesa sia la società si sarebbero dovute attenere.
(3 - Continua)
<<
>>
BIBLIOGRAFIA
  • Pio II e la cultura del suo tempo, di AA. VV., Milano, 1991.
  • Chiesa conciliare, di Alberigo G., Brescia, 1981.
  • La Chiesa e il Rinascimento (1449-1517), di Aubenas R. - Ricard R. - Prodi P., tomo 15 della Storia della Chiesa, Cinisello B., 1977.
  • Indulgenza a pagamento, di Benvenuti A., in rivista Medioevo, febbraio, 1997, pp. 99-103.
  • Ecclesiologia e politica nel papato di Pasquale II, di Cantarella G. M., Roma, 1982.
  • L'eresia medievale, a cura di Capitani O., Bologna, 1971.
  • Istituzioni medioevali, di Cardini F., Bologna, 1994.
  • Studi sulla storia e sull'idea di crociata, di Cardini F., Roma, 1993.
  • Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa, di Caron P. G., vol. I, Milano, 1981-1985.
  • L'appello per abuso, di Caron P. G., Milano, 1954.
  • Christian political theory and church politics in the midwelfth century. The ecclesiology of Gratian's decretum, di Chodorow S., London, 1972.
  • De Monarchia, di Dante Alighieri, a cura di Nardi B., in Opere minori, tomo II, Milano-Napoli, 1979 (anche Milano 1988).
  • L'Eglise au temps du Grand Schiume et de la crise conciliare, di Delaruelle E. - Labande R. - Quirliac P., Louvain, 1963, in italiano, Chiesa al tempo del grande scisma e della crisi conciliare (1378-1449), degli stessi autori con Alberigo G., voll. 14 della Storia della Chiesa, Cinisello B., 1981.
  • Aspetti del pensiero politico in età avignonese: dalla teocrazia ad un nuovo concetto di sovranità, in Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese, di Dolcini C., Todi, 1981.
  • La chrétienté et l'idée de croisade, di Dupont A., 2 voll., Paris, 1954-1959, trad. it., La cristianità e l'idea di crociata, Bologna, 1983.
  • Dal primo Concilio Lateranense all'avvento di Innocenzo III (1123-1198), di Fliche A. - Foreville G. - Picasso G., 2 voll., tomo 9 a/b della Storia della Chiesa, Cinisello B., 1977.
  • Riforma gregoriana e la conquista cristiana (1057-1123), di Fliche A. - Vasina A., tomo 8 della Storia della Chiesa, Cinisello B.,1977.
  • Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa apostolica legazia dei normanni in Sicilia, di Fodale S., Palermo, 1970.
  • Storia dei papi. Da Pietro a Giovanni Paolo II, di Fuhrmann H., Roma-Bari, 1990.
  • Il giubileo di Bonifacio VIII, di De Vincentiis A., Roma-Bari, 1999.
  • La coesistenza nel Medioevo, di Giunta F., Bari, 1968.
  • Storia della città di Roma nel Medio Evo, di Gregorovius, trad. it., Città del Castello 1943-1944 (ora Torino, 1973, 3 voll.).
  • Crisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378), di Guaglioni D., tomo 11 della Storia della Chiesa, Cinisello B., 1994.
  • I concili del Medioevo e dell'Età moderna, di Guaglioni D., in Aubert R. - Fedalto G. - Guaglioni D., Storia dei concili, Cinisello B., 1995.
  • Le missioni cattoliche, di Guennou J., in Puech H. C., a cura di, Storia del Cristianesimo, Milano, 1992.
  • Il cristianesimo medioevale in Occidente dal Concilio di Nicea alla Riforma, di Le Goff J., in Puech H. C., Storia del Cristianesimo, Milano, 1992.
  • I Normanni, di Lindsay J., Milano, 1995.
  • Rolando Bandinelli, papa Alessandro III, di Liotta F., Siena, 1986.
  • Chiesa e Stato nel pensiero di Innocenzo III, di Maccarone M., Roma, 1940.
  • Studi su Innocenzo III, di Maccarone M., Padova, 1972.
  • Il Difensore della pace, di Marsilio da Padova, a cura di Vasoli C., Torino, 1960.
  • Innocenzo IV, di Melloni A., Genova, 1990.
  • America Pontificia. Primi Speculi Evangelizzationis, 1493-1592, di Metzler J., vol. I, Città del Vaticano, 1991.
  • La Santa Sede e le missioni. La politica missionaria della Chiesa nei secoli XIX e XX, di Metzler J., Napoli, 2002.
  • Diplomacy, di Nicolson H., Oxford, 1963, trad. it., Storia della diplomazia, Milano, 1995.
  • Enea Silvio Piccolomini (Pio II), di Paparelli G., Bari, 1950.
  • La costruzione del palazzo dei Papi ad Avignone (1316-1367), di Piola - Caselli, Milano, 1981.
  • Il sovrano pontefice, di Prodi P., Bologna, 1982.
  • La philosophie politique de Marsile de Padoue, di Quillet J., Paris, 1970.
  • I papi. Storia e segreti, di Rendina C., Roma, 1993.
  • La formazione dell'Europa moderna, di Ritter G., Roma-Bari, 1968 (ora 1994).
  • A History of Mediaeval Political Theory in the West, di Robert W. e Carlyle A. J., vol. V, Endinburgh and London, 1928, trad. it., Il pensiero politico medioevale, vol. III, Bari, 1967.
  • Storia delle crociate, (1951), di Runciman S., Torino, 1994.
  • Storia dei Papi, di Saba A., vol. I, Torino, 1945.
  • Monaci santuari pellegrini. La religione nel Medioevo, di Sumtion J., Roma, 1975 (ora 1993).
  • Pio II nei suoi commentari, di Totano L., Bologna, 1978.
  • Interpretazione della «Monarchia di Dante», di Vinay G., Firenze, 1962.
  • Papato, Impero, Respublica Christiana (1187-1198), di Zerbi P., Milano, 1980.
  • Il conclave. Storia e segreti, di Zizola G., Roma, 1993.
"L'intero testo riprodotto in questa e nelle precedenti puntate è di esclusiva proprietà dell'autore. La seconda parte del saggio, "La politica estera della Santa Sede da Pio X a papa Ratzinger", è a disposizione per una eventuale pubblicazione cartacea. Gli editori che fossero interessati a pubblicare sia la prima che la seconda parte del saggio sono pregati di scrivere a renzopaternoster@alice.it